Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22267 del 08/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 22267 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Coppola Raffaella, nata a Napoli il 27/3/1950
Caridi Antonio, nato a Marano di Napoli il 15/1/1945

avverso l’ordinanza del 15/6/2915 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15/6/2015, il Tribunale di Napoli rigettava l’istanza
proposta da Raffaella Coppola ed Antonio Caridi avverso l’ingiunzione di demolire
emessa dal Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale; rilevava, al
riguardo, che in quella fase esecutiva – con ambito di accertamento limitato alla
sola prospettazione delle parti – era emerso che l’abuso edilizio di cui trattasi
non era stato mai demolito e che, peraltro, nessuna istanza di condono era stata
presentata al riguardo.

Data Udienza: 08/04/2016

2. Propongono ricorso per cassazione i due condannati, a mezzo del proprio
difensore, deducendo – con unico motivo – la violazione dell’art. 13, I. n. 47 del
1985. Il Tribunale, pur pendendo una domanda di sanatoria per gli abusi in
esame, non ne avrebbe considerato il presumibile tempo di definizione, né il
prevedibile esito, pur costituendo proprio questa la sola verifica imposta al
Giudice dell’esecuzione; ciò che emergerebbe dai contrapposti interessi sottesi
alla materia (quello pubblico all’esecuzione della pena; quello privato a non
veder vanificati gli effetti di un provvedimento amministrativo favorevole), sì da

3. Con requisitoria scritta del 17/12/2015, il Procuratore generale presso
questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso, condividendo le
considerazioni svolte dal Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Gli atti di gravame risultano manifestamente infondati.
Osserva innanzitutto la Corte che l’ordine di demolizione imposto con
sentenza passata in giudicato può essere revocato in sede esecutiva allorquando
– come invoca l’odierna ricorrente – lo stesso non sia più compatibile con
situazioni di fatto o di diritto sopravvenute, quali ad esempio atti amministrativi
che abbiano assegnato al bene una diversa destinazione, o l’abbiano sanato. .
Tale incompatibilità – per costante e condiviso indirizzo di questa Corte – deve
peraltro essere effettiva ed attuale, non già futura e meramente eventuale, non
essendo consentito paralizzare in modo indefinito il ripristino dell’assetto
urbanistico violato (Sez. 3, n. 13746 del 29/1/2013, Falco, Rv. 254752; Sez. 3,
n. 11419 del 29/1/2013, Bene, Rv. 254421); ne consegue che il Giudice
dell’esecuzione – investito della richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di
demolizione delle opere abusive di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in
conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria
successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna – è tenuto ad
esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento
amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la
sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata
necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la
sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3,
n. 47263 del 25/9/2014, Russo, Rv. 261212; Sez. 3, n. 38997 del 26/9/2007, Di
Somma, Rv. 237816).
5. Ciò premesso, rileva il Collegio che il Tribunale di Napoli ha fatto buon
governo di questi principi, rigettando la domanda di sospensione in forza di una

2

giustificare, in tali casi, la sospensione dell’ordine di demolizione.

motivazione del tutto congrua, fondata su oggettivi elementi documentali e priva
di qualsivoglia illogicità; in particolare, l’ordinanza ha evidenziato non solo che
nessun intervento demolitorio era stato posto in essere dai ricorrenti, pur a ciò
condannati, ma anche che – giusta note del Comune di Napoli a data 11/6/2013,
19/11/2014 e 18/5/2015 – «nessuna istanza di condono edilizio risulta
presentata dalla Coppola e dal Caridi, né alcun accertamento di conformità
risulta loro rilasciato».
Affermazioni, all’evidenza, decisive nella vicenda che occupa ed in ordine

evidenziato dal Procuratore generale; e senza che, pertanto, abbiano rilievo le
mere asserzioni (queste sì) di cui agli atti di gravame, con le quali si censura in
termini generici che il Tribunale non avrebbe «operato alcun controllo circa la
pendenza della domanda di sanatoria, sul suo stato e sulle eventuali prossime
determinazioni della Pubblica Amministrazione».
6. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l’onere delle
spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore
della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 ciascuno in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 aprile 2016

Il

nsigliere estensore

Il Presidente

alle quali, peraltro, i ricorrenti non svolgono alcuna considerazione, come

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA