Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22261 del 25/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22261 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COTTI PIETRO N. IL 15/09/1948
avverso la sentenza n. 887/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
10/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2014 la re
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per Q I
;

Udito, per la p
Udit i difenso

ivile, l’Avv

ione fatta dal

Data Udienza: 25/03/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Udine, con sentenza del 25/11/2010, giudicato Cotti
Pietro colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. della str.,
per essersi posta alla guida in stato d’ebbrezza alcolica (2,34 g/1), con
l’aggravante di aver provocato un incidente stradale, condannò il medesima
alla pena stimata di giustizia.

con sentenza del 10/4/2013, confermò la statuizione di primo grado, salvo a
concedere la sospensione condizionale della pena.

3. L’imputato ricorre per cassazione affidato a plurime censure con
le quali denunzia violazione di legge e vizio motivazionale in questa sede
rilevabile sotto i seguenti profili: a) La Corte di merito non aveva
adeguatamente preso in considerazione il certificato di pronto soccorso, dal
quale si traeva che il soggetto si presentava

«stabile, ben orientato>>,

condizione questa che assai difficilmente poteva considerarsi compatibile con
l’elevato tasso alcolico accertato dalle analisi; b) la discrasia nell’indicazione
dell’ora, che collocava l’analisi in un orario successivo alle dimissioni, era stata
irragionevolmente sottovalutata dalla Corte d’appello, invece dalla predetta
emergeva il legittimo dubbio che le risultanza delle analisi, riguardanti altro
soggetto, erano state erroneamente riferite al Cotti; c) era stata sollevata
eccezione di nullità, essendo stato violato l’art. 114 disp. attuaz. cod. proc.
pen., per non essere stato dato avviso al ricorrente della facoltà di farsi
assistere da un difensore, che la Corte Triestina neppure aveva preso in
considerazione, riportando precedenti giudiziari non direttamente pertinenti e,
indi, cadendo in palese contraddizione con quanto prima affermato, aveva
introdotto l’ipotesi insussistente di un controllo effettuato nell’àmbito di un
protocollo sanitario.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Nessuna delle esposte censure coglie nel segno.
Come noto la risposta all’assunzione di sostanze alcoliche è largamente
soggettiva e dipendente, fra l’altro, dall’abitualità della stessa, con la
conseguenza che nessun elemento inferenziale può trarsi dalla circostanza che
l’imputato si presentasse <

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