Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22252 del 22/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 22252 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
– CONFALONIERI GIULIANO, n. 15/06/1958 a Sant’Angelo Lodigiano

avverso la sentenza del tribunale di LODI in data 8/04/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. P. Filippi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

Data Udienza: 22/03/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 8/04/2013, depositata in data 23/04/2013, il
tribunale di Lodi ha condannato CONFALONIERI GIULIANO alla pena di 2000 C di
ammenda con il concorso di attenuanti generiche per il reato di cui all’art. 256,
coma primo, lett. a), e comma quarto, d. Igs. n. 152 del 2006, in relazione a fatti accertati in data 2/07/2009, commessi secondo le modalità esecutive e spazio

2. Ha proposto personalmente ricorso CONFALONIERI GIULIANO, impugnando la
sentenza predetta con cui deduce due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo ed il secondo motivo, che, attesa l’omogeneità dei
profili di doglianza mettano illustrazione congiunta, il vizio di cui all’art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., per violazione dell’art. 256, comma quarto, d. Igs. n.
152 del 2006 e difetto di motivazione.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, nel richiamare integralmente alcuni passaggi motivazionali della sentenza
impugnata, il tribunale non avrebbe preso in considerazione una serie di dati
concreti la cui ponderazione avrebbe dovuto escludere profili di colpa del ricorrente; in particolare, nessuna specifica prescrizione dell’apparato autorizzato
“provvedimentato” dalla Provincia di Lodi sarebbe stata indicata a sostegno
del l’ipotizzata violazione del precetto asseritamente violato.

3. Con memoria depositata in data 3/03/2016 presso la cancelleria di questa
Corte, il difensore del ricorrente ha chiesto annullarsi l’impugnata sentenza per
intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile per genericità.

5. Ed invero, i motivi di ricorso si presentano puramente contestativi e non si
confrontano minimamente né con argomentazioni critiche apprezzabili e giuridicamente innovative rispetto a quelle già proposte ed esaminate da parte del giudice di merito che, segnatamente alle pagine 2 e 3 della motivazione (alla cui
lettura integralmente si rinvia per ragioni di economia motivazionale e non es-

2

– temporali meglio descritte nell’imputazione.

sendo del resto richiesto né imposto a questa Corte di ripercorrere le argomentazioni giustificative dei giudici di merito che imporrebbero alla Corte di legittimità una ricognizione degli elementi di fatto oggetto di apprezzamento da parte del
giudice di merito, ciò che fuoriesce dall’ambito cognitivo del giudice di legittimità), ha chiarito in cosa consistessero le violazioni delle prescrizioni impartite nella Determinazione dirigenziale indicata nell’imputazione del 26/05/2009, oggetto

in data 2/07/2009.
Trova, pertanto, applicazione il principio, già più volte affermato da questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non
specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già
esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti
della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del
09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

6. Il ricorso dev’essere, conclusivamente, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione dì inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 1.500,00 in favore della Cassa
delle ammende. Solo per completezza, rileva il Collegio che non rileva
l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato (prescrizione intervenuta in
data 2/07/2014), atteso che la stessa è intervenuta in data successiva alla pronuncia della sentenza (8/04/2013), trovando quindi applicazione la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un
valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266; nella specie si
trattava proprio della prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; in senso conforme: Sez. U, n. 23428 del
22/03/2005 – dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164).

P.Q.M.

3

di accertamento da parte del personale di vigilanza in sede di sopralluogo svolto

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 22 marzo 2016

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