Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2225 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2225 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Valenti Salvatore, nato a Catania il 6.11.68
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 28.2.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di anni 2 mesi 6
di reclusione e 2400 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U. 309/90.
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non abbia motivato
adeguatamente il ordine al mancato proscioglimento dell’imputato che, invece, si sarebbe
imposto se avesse considerato la sua incensuratezza ed altre circostanze del fatto.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
A prescindere dalla sua genericità e sostanziale assertività (ragioni di per sé sole sufficienti a
giustificare la presente pronunzia) va, poi, rammentato che l’accordo sulla pena “esonera il giudice
dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. In
proc. Scafidl, Rv, 232844). Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del fatto, operata in
sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto

Data Udienza: 16/11/2012

dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C.

(risalente nel tempo, Sez. III 18.6.99,

la sentenza del giudice di
merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità,
sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza impugnata, appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129. Diversamente, (sez. V 15.4.99,
Barba, Rv. 213633) non è necessario che il giudice dia conto, nella motivazione, della esclusione di
tale causa, “essendo sufficiente anche una implicita motivazione” a riguardo.
Nella specie, peraltro, lungi dall’essere giusta la censura difensiva, risulta che il G.i.p.
ha più che congruamente spiegato le ragioni per escludere una sentenza di proscioglimento ex
art. 129 c.p.p., ricordando, cioè il servizio di osservazione e pedinamento svolto dalla Squadra
Mobile che ha portato a notare dei giovani a bordo di un’auto. Siccome una di questi D’Agata
Rosaria era a loro nota, avevano deciso di fermarli e controllarli soprattutto perché la D’Agata
era stata notata nell’atto di cercare di nascondere qualcosa. All’esito della perquisizione, le era
stata rinvenuta della droga che la ragazza aveva riferito di avere ricevuto dal Valenti il quale,
alla vista della polizia le aveva chiesto di nasconderla. Trattandosi di 16 dosi singole e
considerate le modalità di detenzione, giustamente era stata ritenuta la finalità di spaccio.
La doglianza del ricorrente è, quindi, palesemente ingiustificata oltre che inammissibile
per la sua genericità e per il tentativo di ottenere da questa S.C., in sede di legittimità, una
rivalutazione delle circostanze di fatto.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 E.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012

Il Consigli

stensore

Bonacchi, Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622),

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