Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22242 del 11/05/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22242 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERAL PRESSO CORTE D’APPELLO DI
REGGIO CALABRIA
nei confronti di:
GALLICO DOMENICO N. IL 30/08/1958
inoltre:
GALLICO DOMENICO N. IL 30/08/1958
avverso il decreto n. 7/2014 C RTE ASSISE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 21/11/2014
sentita la relazione fatta dal Co sigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/sete le conclusioni del G Dott. C; e 1-0 Go- e
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Data Udienza: 11/05/2016

Ritenuto in fatto
1. Gallico Domenico, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per
Cassazione avverso il provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Reggio
Calabria del 16.09.2015, emesso inaudita altera parte, con il quale è stato rigettato
il ricorso avverso il decreto in data 11.12.2014, con cui la Corte di Assise di Appello
di Reggio Calabria aveva revocato la precedente ammissione del prevenuto al
patrocinio a spese dello Stato.

presunzione di cui all’art. 76, comma 4 bis, d.P.R. n. 115/2002 non era fosse stata
superata, se pure il Gallico si trova ristretto da tempo.
Ciò posto, con il primo motivo l’esponente deduce la violazione di legge,
atteso che il Presidente ha proceduto senza instaurare il contraddittorio tra le parti.
Con il secondo motivo il deducente osserva che la motivazione posta a
fondamento del provvedimento impugnato risulta carente, atteso che il Presidente
ha posto in comparazione la questione relativa al lungo periodo di detenzione a cui
è stato sottoposto il richiedente con una inedita imputazione per interposizione di
valori, rispetto alla capacità reddituale della parte, in difetto di alcuna specifica
indicazione, al riguardo.
2. Avverso il provvedimento che occupa ha proposto ricorso per cassazione
anche Gallico Domenico personalmente.
Con il primo motivo la parte deduce la violazione di legge rispetto all’art.
76, comma 4 bis, d.P.R. n.115/2002.
Con il secondo motivo lamenta il vizio motivazionale.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale
dell’art. 76, comma 4 bis, cit., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha osservato che il
provvedimento è stato reso de plano, in violazione del diritto al contraddittorio; e
che lo stesso risulta vulnerato da nullità assoluta. Ha chiesto l’annullamento senza
rinvio con restituzione atti alla Corte di Appello di Reggio Calabira, per il prosieguo.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito esposti.
La Corte regolatrice ha chiarito che, in tema di patrocinio a spese dello
Stato, è affetto da nullità assoluta, per violazione dei diritti della difesa, il
provvedimento adottato “de plano” dal Presidente del Tribunale o della Corte
d’appello sul ricorso presentato dall’interessato avverso il rigetto ovvero la revoca
dell’istanza di ammissione (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 26328 del 20/05/2015,
dep. 22/06/2015, Rv. 263869).

2

La parte osserva che il Presidente della Corte territoriale ha ritenuto che la

Applicando il richiamato principio di diritto al caso di specie, deve allora
disporsi l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, adottato de
plano, che risulta vulnerato dalla evidenziata nullità.
La natura assorbente del rilievo assolve il Collegio dal censire ogni ulteriore
motivo di doglianza. Si dispone la trasmissione degli atti al Presidente della Corte di
Appello di Reggio Calabria, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria, per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, in data 11 maggio 2016.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al

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