Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22240 del 06/05/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22240 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO ALESSANDRA N. IL 05/07/1979
avverso l’ordinanza n. 6629/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
29/01/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 06/05/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto dal P.M. avverso
l’ordinanza con cui il GIP aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura
cautelare della custodia in carcere nei confronti di Esposito Alessandra, indagata per il
reato di cui all’art.73, comma quinto, DPR n.309/90, con ordinanza in data 29.1.2016
disponeva l’obbligo di presentazione quotidiana alla P.G.
2. La Esposito era stata notata dai Carabinieri dei Quartieri Spagnoli di Napoli

di cocaina ricevendo una banconota da 20 euro. Il GIP aveva ritenuto il fatto di
particolare tenuità anche in considerazione dell’unico precedente specifico pure di lieve
entità che risultava a carico dell’indagata e risalente al 2007. Il Tribunale riteneva invece
gravi le modalità della condotta, tali da escludere la mera occasionalità del fatto e far
propendere piuttosto per una sistematica attività di spaccio, ed allarmante la personalità
dell’indagata, già condannata ad un anno e otto mesi di reclusione oltre la multa per
spaccio di stupefacenti nel 2007, per evasione e per due violazioni dell’art.335 c.p., e
gravata da due carichi pendenti sempre in materia di droga, uno commesso nel 2007 con
condanna in primo grado a due anni di reclusione, ed uno commesso nel 2009 con
condanna in primo grado a cinque anni e quattro mesi di reclusione, oltre ovviamente
alle pene pecuniarie. Vi era dunque un concreto, intenso ed attuale pericolo di
reiterazione di comportamenti criminosi che rendeva necessaria la misura dell’obbligo di
presentazione quotidiana alla P.G.
3.

La Esposito ha proposto ricorso in proprio per violazione ed erronea

interpretazione dell’art.275 c.p.p., rilevando l’insussistenza dei presupposti per
l’applicazione della misura.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni del Tribunale di Napoli, che con
motivazione esaustiva ha disposto l’applicazione della misura, la ricorrente si è limitata
ad una generica doglianza senza opporre alcuna specifica censura.
Di qui la manifesta infondatezza del motivo.
Più volte infatti questa Corte ha statuito nel senso della inammissibilità del ricorso
per cassazione i cui motivi non indichino precise carenze od omissioni argomentative
ovvero illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, idonee ad incidere
negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento
della decisione di merito (ex multis, Sez.2, 7.5.2015, n.30918; Sez.2, 5.2.2014,
n.13951).

1

mentre consegnava ad un motociclista un involucro di cellophane contenente 0,2 grammi

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro in favore
della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Al provvedimento segue la comunicazione di cui all’art.92 disp.att.c.p.p.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
competente Tribunale Distrettuale del riesame perché provveda a quanto stabilito
daWart.92 disp.att.c. p. p.
Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio 2016

Il Consigl

ensore

Il Presidente

processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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