Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2224 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2224 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Hamzi Sadok Selma, nata in Tunisia il 3/9/1936
avverso l’ordinanza del 16/6/2015 del Tribunale di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro
Gaeta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 settembre 2015 il Tribunale di Genova ha respinto
l’istanza di riesame presentata da Hamzi Sadok Selma nei confronti del decreto
di sequestro preventivo di una automobile Mercedes Benz classe 500 coupé,
emesso il 23 luglio 2015 dal Giudice per indagini preliminari presso il Tribunale di
Genova in relazione al reato di cui agli artt. 282 d.P.R. 43/73 e 67, 69 e 70
d.P.R. 633/72.
Ha ritenuto il Tribunale sussistenti i gravi indizi della violazione di cui agli
artt. 67, 69 e 70 del d.P.R. 43/73, dovendo escludersi l’importazione del veicolo
sequestrato (acquistato dalla ricorrente in Germania senza corresponsione
dell’i.v.a., in quanto destinato alla importazione in Tunisia, ed introdotto in Italia
1’11 luglio 2015 a bordo di una motonave e nella disponibilità di altro cittadino
tunisino) per uso privato, occasionale o secondo le istruzioni del titolare, sulla

Data Udienza: 19/11/2015

base del rilievo che la proprietaria non era neppure presente al momento della
importazione dei veicolo in Italia, essendo in tale frangente il veicolo condotto da
altro cittadino tunisino, indice del non occasionale privato utilizzo del mezzo da
parte della proprietaria. Ha escluso, inoltre, l’applicabilità della disciplina relativa
alla reintroduzione dei beni in franchigia, essendo l’autoveicolo in questione già
stato esportato definitivamente in Tunisia nell’aprile 2015.
Quanto alla dedotta violazione dei termini di cui all’art. 321 cod. proc. pen.,
ha evidenziato l’irrilevanza del controllo del veicolo 1’11 luglio 2015 e del suo

accertamenti ed avendo il conducente completato solo il 15 luglio 2015 la
presentazione dei documenti necessari.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagata,
mediante il suo difensore, affidato a tre motivi.
2.1. Ha lamentato erronea applicazione di legge e carenza di motivazione
(art. 606, lett. b) et e), cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 232, 233, 555,
558 e 719 del Regolamento CE 2454/1993, potendo ravvisarsi l’importazione
temporanea in assenza di dazi anche in mancanza della presenza del proprietario
al momento dell’ingresso del veicolo sul territorio nazionale, non ricorrendo
comunque nessuna delle condizioni previste dal regolamento comunitario per
poter ravvisare l’uso commerciale del veicolo introdotto nel territorio dello Stato.
Ha censurato anche l’indebita integrazione della motivazione della ordinanza
del Giudice per le indagini preliminari da parte del Tribunale, giacché il primo
giudice aveva erroneamente fatto riferimento alla necessaria presenza della
proprietaria, mentre il Tribunale aveva chiarito che tale assenza costituiva indizio
del non occasionale privato utilizzo del mezzo.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto erronea applicazione di legge e
carenza di motivazione (art. 606, lett. b) et e), cod. proc. pen.), in relazione agli
artt. 185 e 188 del Regolamento CE 2913/1992, potendo applicarsi l’istituto della
reintroduzione in franchigia, erroneamente escluso dal Tribunale, benché il bene
fosse di provenienza comunitaria, non essendo stato oggetto di trasformazioni e
neppure essendo trascorsi i termini previsti a decorrere dalla data di
esportazione definitiva.
2.3. Con il terzo motivo ha lamentato violazione di norme processuali e
mancanza di motivazione (art. 606, lett. c) et e), cod. proc. pen.), in riferimento
all’art. 321 cod. proc. pen. ed all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., per la
violazione dell’art. 321 comma 3 bis cod. proc. pen., non essendovi i presupposti
per l’esecuzione del sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria, essendo il
veicolo stato controllato una prima volta 1’11 luglio 2015 ed il sequestro stato
eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria il 17 luglio 2015, in assenza dei

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successivo sequestro in data 17 luglio 2015, essendo nelle more stati svolti

necessari presupposti di urgenza e senza rispettare i termini perentori stabiliti
dall’art. 321, comma 3 bis, citato, né dare all’indagata l’avviso di cui all’art. 114
disp. att. citato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve, di conseguenza, essere respinto.

1. La Convenzione di New York del 4 giugno 1954, ratificata con la legge
27 ottobre 1957, n. 1163, recepita dalla direttiva 83/182/CEE ed alla quale rinvia

,

l’art. 216 del d.P.R. 43/1973, consente la circolazione in Italia dei veicoli
appartenenti a persone residenti all’estero con targa e documenti stranieri, in
esenzione dal pagamento dei diritti doganali, per un periodo non superiore a sei
mesi nel corso di un anno, anche non continuativi. Tali veicoli possono essere
condotti solo dallo stesso proprietario o da un suo parente entro il terzo grado
residenti all’estero, o da altra persona sempre residente all’estero munita di
delega. La delega non è necessaria, e alla guida può trovarsi anche un residente
in Italia, se il titolare o un suo parente entro il terzo grado residente all’estero è
a bordo del veicolo. La mancanza di tali requisiti comporta, ai sensi degli artt.
216, 282, 292 del d.P.R. n. 43 del 1973, la realizzazione del reato di
contrabbando, per il quale il successivo art. 301 prevede la confisca del veicolo
(Sez. 3, 24 settembre 2015, n. 46532, non massimata; Sez. 3, 13 gennaio
2010, n. 5035, Rv. 246054; Sez. 3, 14 maggio 1999, n. 8091, Rv. 214655; Sez.
3, 11 maggio 1994, n. 5476).
Tali disposizioni trovano applicazione nel caso di specie, in cui la
sussistenza dei gravi indizi di reato emerge – secondo la corretta valutazione del
Tribunale – dal fatto che i funzionari della Agenzia delle Dogane di Genova hanno
trovato, in data 11 luglio 2015, il cittadino tunisino Guablaoui Fathi, proveniente
dalla Tunisia, alla guida del veicolo, in assenza della proprietaria e privo di
delega, con la conseguente realizzazione del reato di contrabbando, ai sensi degli
artt. 216, 282, 292 del d.P.R. n. 43 del 1973 citati.
Tale disciplina, infatti, non è incompatibile con quella dettata dagli artt.
555, 558 e 719 del regolamento CE 2454/1993 richiamato dalla ricorrente,
contenente disposizioni attuative del codice doganale comunitario (regolamento
CE 2913/1992), in quanto l’art. 719 di tale regolamento estende il beneficio della
ammissione temporanea ai veicoli stradali per uso privato, alla condizione che
siano utilizzati per uso privato da persone stabilite fuori dal territorio doganale
della Comunità che ivi li abbiano importati, laddove per la nozione di uso privato
deve farsi riferimento alla Convezione di New York che lo definisce, cui rinvia
l’art. 216 d.P.R. 43 del 1973, con la conseguente insussistenza della violazione di

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legge lamentata dalla ricorrente, essendo compatibili, ed anzi integrandosi, la
disciplina convenzionale e quella comunitaria richiamata dalla ricorrente.
Si deve dunque riaffermare il principio, già espresso dalla richiamata
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «la Convenzione di New York del 4
giugno 1954, resa esecutiva in Italia con la legge 27 ottobre 1957 n. 1163,
consente l’introduzione in franchigia temporanea di un veicolo nel territorio dello
Stato contraente limitando tale trattamento ai soli veicoli appartenenti a persone
aventi la loro residenza fuori dello Stato in cui avviene l’importazione e

soggetto che si giova della franchigia e in occasione di una sua visita temporanea
nel territorio dello Stato. Ne consegue che se una delle dette condizioni viene a
mancare, si configura il reato di contrabbando (art. 216 del d.P.R. 23 gennaio
1973, n. 43), nei confronti sia del terzo, che, privo dei requisiti di legge, faccia
uso del mezzo, sia del proprietario, che, conoscendo la condizione del terzo, tale
uso consenta».
Deve essere esclusa anche la violazione di legge lamentata dalla
ricorrente per l’indebita integrazione della motivazione del primo giudice da parte
del Tribunale, essendo ciò espressamente consentito dall’art. 309, comma 9,
cod. proc. pen., cui rinvia espressamente l’art. 324, comma 7, cod. proc. pen.,
non versandosi in una ipotesi di motivazione del tutto assente (in termini Sez. 3,
Sentenza n. 47120 del 26/11/2008, Gargiulo, Rv. 242268).

2.

Per le medesime considerazioni, dovendo applicarsi la disciplina

speciale risultante dalla Convenzione di New York, dall’art. 216 d.P.R. n. 43 del
1973 e dall’art. 719 reg. CE 2454/1993, deve essere esclusa la violazione,
denunciata dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso, degli artt. 185/188
del regolamento CE 2913/1992, che riguardano la reintroduzione ed immissione
in libera pratica di merci comunitarie esportate fuori del territorio doganale della
Comunità (art. 185 reg. CE 2913/1992) e non i veicoli, ad uso privato o
commerciale, per i quali opera la speciale disciplina dettata dagli artt. 718 e 719
del regolamento CE 2454/1993 citato.

3. Il terzo motivo, mediante il quale è stata denunciata violazione di
legge, per inosservanza dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., ed insufficienza
della motivazione (in ordine alla censura di tardività del sequestro disposto di
iniziativa della polizia giudiziaria), risulta inammissibile, a causa della mancata
deduzione con l’istanza di riesame di tale violazione di legge e per la
inammissibilità nel giudizio di legittimità relativo a misure cautelari reali della
deduzione del vizio di motivazione.

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stabilendo, come condizione, che il veicolo sia importato per uso privato del

La deduzione della violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.,
peraltro del tutto generica, non è stata sottoposta al Tribunale di Genova con
l’istanza di riesame, con la conseguente inammissibilità della sua proposizione
mediante il ricorso in esame (non versandosi in ipotesi di nullità rilevabile
d’ufficio), in quanto è preclusa la possibilità di prospettare in sede di legittimità
motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame ove essi non
siano rilevabili d’ufficio (Sez. 4, Sentenza n. 44146 del 03/10/2014, Parisi, Rv.
260952; Sez. 5, Sentenza n. 24693 del 28/02/2014, D’Isabella, Rv. 259217;

Inammissibile risulta anche la deduzione del vizio di motivazione della
ordinanza impugnata, non ricorrendo una ipotesi di mancanza totale o mera
apparenza della motivazione (che determina una violazione dell’art. 125 cod.
proc. pen. e può essere dedotta in cassazione ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod.
proc. pen. senza venire a contrasto con la disposizione di cui all’art. 325 cod.
proc. pen. che limita il ricorso per cassazione alla sola violazione di legge e lo
esclude per vizi motivazionali), in quanto il Tribunale di Genova, provvedendo
sulla eccezione relativa alla violazione dell’art. 321 cod. proc. pen., ha escluso la
rilevanza della esecuzione del sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria a sei
giorni di distanza dalla effettuazione del primo controllo del veicolo della
ricorrente, dando atto comunque dello svolgimento in tale arco temporale di
accertamenti da parte della polizia giudiziaria, con motivazione che, dunque, non
può dirsi mancante o apparente, ed i cui eventuali vizi non possono essere
dedotti mediante ricorso per cassazione.
L’inammissibilità del terzo motivo e l’infondatezza del primo e del secondo
determinano il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 19/11/2015

Sez. 2, Sentenza n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone Bellavista, Rv. 254037).

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