Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2224 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2224 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LO GIUDICE LINA N. IL 05/11/1960
avverso la sentenza n. 695/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
18/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 16/11/2012

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di curo 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato i
iella camera di consiglio del 16.11.2012

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Palermo con sentenza del 18.1.2012 ha confermato la decisione in data
27.5.2010 del Tribunale di Agrigento — Sez. Distaccata di Canicattì che aveva affermato la
responsabilità penale di LO GIUDICE Lina per violazioni del T.U. edilizia, d.P.R. 380\01, nonché
per il reato di cui all’art. 349 cod. pen.
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, deducendo la violazione
di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sussistenza dello
stato di necessità ed alla sottoposizione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla
demolizione del manufatto;
— che in tema di cause di giustificazione, costituisce giudizio di fatto, sottratto al sindacato di
legittimità ove sorretto da motivazione congrua e logica, quello riguardante le circostanze atte ad
integrare o ad escludere la configurabilità della scriminante dello stato di necessità (Sez. IV n.
46543, 1 dicembre 2004). Nella fattispecie, la Corte del merito ha accertato in fatto, in modo del
tutto coerente e logico, che la scriminante invocata non era applicabile avendo la ricorrente, di fatto,
proceduto al completamento delle opere abusive, quando avrebbe potuto comportarsi diversamente,
qualora avesse effettivamente voluto tutelare la pubblica incolumità;
— che le Sezioni Unite (SS. UU. n. 714, 3 febbraio 1997) hanno fornito da tempo un condivisibile
indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla
demolizione che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un
manufatto abusivo rappresenta, indiscutibilmente, una conseguenza dannosa o pericolosa del reato,
da eliminare (cfr. Sez. I n. 7660, 2 agosto 1996; Sez. V n. 10309, 30 settembre 1998; Sez. III n.
38071, 16 ottobre 2007). Di tali principi hanno pertanto fatto buon uso i giudici del gravame, i quali
hanno evidenziato la consistenza delle opere abusivamente realizzate.
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte
Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamentc fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.

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