Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22239 del 17/01/2018

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22239 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 22/06/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
PARMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 17/01/2018

OSSERVA
1. L’imputato A.A. propone ricorso contro la sentenza in epigrafe, con la
quale è stata applicata al predetto una pena su richiesta per il reato di omicidio colposo, posto
in essere in violazione delle norme sulla circolazione stradale, disposta dal giudice la
sospensione della patente di guida per mesi dieci.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi manifestamente infondati, il ricorrente non tenendo in conto la circostanza che la durata
della disposta sospensione è ben lontana dal massimo e più vicina al minimo edittale [cfr., sul

di patteggiamento, la durata della sanzione amministrativa accessoria, quando non sia indicata
nella richiesta delle parti e non coincida con il limite temporale minimo o non sia a questo assai
vicina, va motivata con riferimento ai parametri posti dall’art. 218 comma 2 cod. strad.].
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018

punto, sez. 4 n. 862 del 17/03/1999, Rv. 213150, in cui si è affermato che, in terna

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