Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22239 del 06/05/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22239 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BOLZANO
nei confronti di:
MUCA ARTUR N. IL 05/01/1974
avverso l’ordinanza n. 3/2016 TRIB. LIBERTA’ di BOLZANO, del
05/02/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. n

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Data Udienza: 06/05/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bolzano, con provvedimento in data 5.2.2016 annullava
l’ordinanza con cui il GIP aveva applicato ad Artur Muca la misura cautelare della custodia
in carcere quale indagato del delitto di concorso nella detenzione di ingente quantità di
sostanza stupefacente, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza.
Rilevava che il Muca, che si era professato sempre innocente, si trovava come
passeggero a bordo dell’auto condotta dal coindagato Gona Eduart, fermata per un

due soggetti e l’agitazione mostrata, avevano deciso di procedere alla ispezione tecnica
del veicolo, in occasione della quale, all’esito dello smontaggio dei sedili e degli schienali
posteriori, era venuto alla luce un apposito vano di occultamento che, tramite flessibile,
era stato divelto e celava al suo interno n.89 panetti contenenti al lordo del
confezionamento 93,10 kg. di cocaina. In considerazione delle modalità di occultamento
dello stupefacente, del fatto che durante il controllo il Muca, a differenza del Gona, non
aveva avuto contatti telefonici o per messaggi, dai quali invece emergeva chiaramente
che era stato il Gona incaricato del trasporto della droga, così come era stato il Gona a
ricevere la somma di 1.500,00 euro, asseritamente per il trasporto dell’auto dal Belgio a
Milano, riteneva che non vi fossero gravi indizi di colpevolezza che consentissero il
mantenimento della misura cautelare.
2. L’ordinanza è stata impugnata dal Procuratore della Repubblica di Bolzano che
deduce in un unico motivo di ricorso la violazione dell’art.273, comma 1, c.p.p. nonché
degli artt.110 c.p. e 73 DPR n.309/90 ed ancora contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione. Il Tribunale di Bolzano non aveva operato una valutazione di insieme
del quadro indiziario e, in particolare: non aveva tenuto conto del fatto che al momento
dell’arresto in flagranza erano state sequestrate al Muca ben 4 sim card nonché
innumerevoli foglietti di carta riportanti numeri di telefono, indicazioni e nomi; non aveva
spiegato la ragione per cui il Gona si era fatto accompagnare dal Muca, legato a lui da
rapporti di parentela, con il rischio di coinvolgerlo in una così grave vicenda; aveva poi
omesso di esaminare la circostanza che il Gona, durante il controllo della Guardia di
Finanza, aveva inviato un sms ad un numero estero con scritto “ci hanno presi fai
qualcosa”. Tutto questo induceva a ritenere il coinvolgimento del Muca nel trasporto dello
stupefacente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento.
Il Tribunale di Bolzano – come sostenuto dal ricorrente – argomentando in merito
alla ritenuta insussistenza del gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ha
esaminato atomisticamente i singoli indizi riscontrati dal GIP al momento di applicazione

1

controllo dalla Guardia di Finanza di Vipiteno. I militari, dato l’atteggiamento “schivo” dei

della misura, senza comporli in una valutazione di insieme, ed in particolare ha omesso di
valutare una serie di elementi che il P.M. indica con precisione.
In particolare non ha dato rilievo alla circostanza che il Muca, al momento del
controllo, si trovava in possesso di ben quattro schede telefoniche, oltre che di
innumerevoli foglietti di carta riportanti numeri di telefono, indicazioni e nomi, schede
normalmente utilizzate dai narcotrafficanti per eludere intercettazioni telefoniche ed
informatiche da parte della P.G.; ha senza adeguata spiegazione ritenuto neutra la

da rapporti di affinità e non certo di mera conoscenza, nel trasporto di un così ingente
quantitativo di stupefacente attraverso mezza Europa, mantenendolo all’oscuro sul vero
motivo del viaggio; ha poi omesso di motivare sul contenuto di un sms indirizzato dal
Gona ad un numero estero del seguente contenuto “ci hanno presi, fai qualcosa”, segno
di una partecipazione anche del passeggero all’attività criminosa del conducente
dell’auto.
E’ pertanto necessario che tali aspetti censurati dal P.M. vengano nuovamente
esaminati.
2. Ne deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame
al Tribunale di Bolzano.

P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bolzano.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio 2016

Il Presidente

circostanza che il Gona aveva coinvolto il Muca, cugino della moglie e dunque legato a lui

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