Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22236 del 03/05/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22236 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI
TORINO
Nei confronti di :
1.
2.

OTTONELLI ANDREA N. IL 21.12.1979;
MUSU ELISA N. IL 18.02.1987;

Avverso la sentenza del GUP presso il TRIBUNALE DI AOSTA in data 15 gennaio
2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona del dott. Mario Fraticelli che ha chiesto l’annullamento con
rinvio. Per le parti civili è presente l’avvocato D’Onofrio Donatello che si associa alle
richieste del PG e si riporta alle conclusioni scritte che deposita

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza resa in data 15 gennaio 2015 dal GUP presso il Tribunale
di Aosta, visto l’art. 425 cod. proc. pen., dichiarava non luogo a procedere nei
confronti di Ottonelli Andrea e Musu Elisa in ordine al reato loro ascritto al capo B)
perché il fatto non costituisce reato. In relazione a tale imputazione gli stessi erano
stati chiamati a rispondere del reato di cui all’art. 586 cod. pen. in quanto, avendo
ceduto a Federico Dal Negro sostanza stupefacente contenente una sostanza da
taglio denominata metorfano (reato per cui il procedimento era stato definito ai sensi

Data Udienza: 03/05/2016

CONSIDERATO IN DIRITTO
4.

Il ricorso è fondato.
E’ pacifico in giurisprudenza il principio, richiamato anche dalla stessa sentenza
impugnata secondo cui la punibilità per il delitto ex art. 586 cod. pen. va collegata
alla prevedibilità della morte o delle lesioni derivate dal delitto doloso, delineandosi,
su tali basi, una forma di responsabilità per colpa ( cfr. ex plurimis Sez. 3, n. 41462
del 2012, Sez. 1, 14/11/2002 n. 2595).
E’ stato altresì chiarito che la prevedibilità ed evitabilità dell’evento è da valutarsi alla
stregua dell’agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso
concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale (SS.UU. n. 22676 del 2009). Detti
principi vanno poi rapportati al caso concreto in cui la sentenza impugnata è stata
pronunciata ex art. 425 cod. proc. pen.
Va premesso a riguardo che sia in giurisprudenza che in dottrina, si è dell’avviso che
all’udienza preliminare debba riconoscersi natura processuale e non di merito, non
essendovi alcun dubbio circa la individuazione della finalità che ha spinto il legislatore
a disegnare e strutturare l’udienza preliminaref quale oggi si presenta, all’esito
dell’evoluzione legislativa registrata al riguardo, e nonostante l’ampliamento dei
poteri officiosi relativi alla prova: lo scopo (dell’udienza preliminare) è quello di
evitare dibattimenti inutili, non quello di accertare la colpevolezza o l’innocenza
dell’imputato. Di tal che, il giudice dell’udienza preliminare deve pronunciare
sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato solo in presenza di una
situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento
dall’acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del
compendio probatorio già acquisito; e ciò anche quando, come prevede
espressamente l’art. 425 c.p.p., comma 3 “gli elementi acquisiti risultano
insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”:
tale disposizione è la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza
preliminare non è l’innocenza, bensì – dunque, pur in presenza di elementi probatori
insufficienti o contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole
previsione, a rimanere tali nell’eventualità del dibattimento) – l’impossibilità di
sostenere l’accusa in giudizio. Insomma, il provvedimento ai sensi dell’art. 425
c.p.p., pur motivato sommariamente, in effetti assume natura di sentenza sol perché
la valutazione dopo il contraddittorio svolto in udienza- preliminare è difforme da
quella del pubblico ministero, ed implica assunzione del giudice della scelta d’inibire
allo stato l’esercizio dell’azione penale contro l’imputato, salvo potenziale revoca.
Pertanto, a fronte del ricorso, va tenuto in conto che il controllo di questa Corte sulla
sentenza non può comunque avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., bensì
solo la giustificazione resa dal giudice nel valutarli. Quindi l’unico controllo ai sensi
dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e) consentito in sede di legittimità della
motivazione della decisione negativa del processo, qual è la “sentenza di non luogo a
procedere”, concerne la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella
valutazione d’insieme degli elementi acquisiti dal pubblico ministero (Cass. pen. Sez.
4^ n. 2652 del 27.11.2008, Rv. 242500). Diversamente, si giunge ad attribuire al
giudice di legittimità un compito in effetti di merito, in quanto anticipatorio delle
valutazioni sulla prova da assumere. E tanto si pone in contraddizione insanabile con

degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.) ne drivava il decesso.
Il Gup perveniva alla suddetta declaratoria rilevando che gli imputati avevano
assunto la medesima sostanza che aveva determinato la morte del Del Negro
dovendo pertanto escludersi che a livello processuale sia ravvisabile quella colpa in
concreto la cui sussistenza è elemento imprescindibile al fine di un’affermazione di
penale responsabilità.
2. Avverso tale decisione ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d’Appello di Torino deducendo violazione di legge ed illogicità della
motivazione. In particolare sostiene il ricorrente che nessuna verifica sarrebbe stata
condotta dal GUP in ordine alla prevedibilità dell’evento morte secondo un giudizio
prognostico postumo, dal punto di vista di un omologo agente modello.
3. E’ stata presentata memoria difensiva nell’interesse di Ottonelli Andrea e Musu Elisa

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Aosta per nuovo giudizio
Così deciso nella camera di consiglio del 19 aprile 2016
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

PRESIDENTE

la possibilità di revoca della sentenza da parte dello stesso giudice per le indagini
preliminari, sopravvenute o scoperte nuove fonti di prova da combinare
eventualmente con quelle già valutate (art. 434 c.p.p.). In altri termini,
paradossalmente, questa Corte potrebbe pregiudicare l’esito di un eventuale giudizio
(Cass. pen. Sez. 5^, n. 14253 del 13.2.2008, Rv. 23949). Invero, la previsione di cui
all’art. 425 cod. proc. pen., comma 3, – per la quale il G.U.P. deve emettere sentenza
di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o
contraddittori- è qualificata dall’ultima parte del suddetto comma terzo che impone
tale decisione soltanto ove i predetti elementi siano comunque inidonei a sostenere
l’accusa in giudizio. Ne deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento
relativa alla evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del materiale probatorio
raccolto – e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una
valutazione di innocenza dell’imputato – può condurre ad una sentenza di non luogo a
procedere. (Cass. pen. Sez. 5^, n. 22864 del 15.5.2009, Rv. 244202 e successive
conformi).
Orbene, deve riconoscersi come, nel caso di specie, il G.U.P. sia incorso in palesi
omissioni valutative, conducenti alla insufficiente motivazione adottata, che, invece,
erano ineludibili e ciò con particolare riferimento alla prognosi di inutilità del
dibattimento da cui potesse scaturire uno sviluppo del materiale probatorio in senso
favorevole all’accusa.
Ritiene in buona sostanza la Corte che nella specie il G.U.P. non abbia correttamente
verificato la possibilità di sostenere l’accusa in giudizio e, dunque, la possibilità che i
dati di conoscenza già acquisiti potessero essere integrati nel corso dell’istruttoria
dibattimentale. Il provvedimento impugnato, oltre che formulare apoditticamente il
giudizio prognostico, infatti, tace tra l’altro su elementi che potevano incidere sulla
prognosi in cui si sostanzia la pronuncia di cui all’art.425 cod.proc.pen., scardinando
l’intero impianto motivazionale. In particolare non ha tenuto conto della circostanza
che, a differenza degli imputati, il Del Negro non era assuntore abituale di sostanza
stupefacente e che pertanto diversi potevano essere gli effetti sul suo organismo
della sostanza cedutagli. Né sono stati chiariti gli effettivi rapporti tra le parti.
5. Alla luce di rilievi fin qui svolti, il provvedimento impugnato deve essere annullato
con trasmissione degli atti al Tribunale di Aosta per nuovo giudizio.

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