Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22235 del 03/05/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22235 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI
POTENZA
Nei confronti di :
SINISI COSIMO N. IL 22.10.1901;
Avverso la sentenza del GIP presso il TRIBUNALE DI MATERA in data 17 aprile
2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le
conclusioni del PG in persona della dott. ssa Delia Cardia che ha chiesto l’annullamento con
rinvio limitatamente alla determinazione della sanzione accessoria

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Matera con sentenza del 17 aprile 2015 , applicò a
Sinisi Cosimo, imputato del reato di cui all’art. 186 C.d.S., commi 2
lett. b) e 2 sexies, per aver guidato un’autovettura in stato
d’ebbrezza, la pena concordata dalle parti, sostituita con il
corrispondente lavoro di pubblica utilità.
2. Il Procuratore generale di Potenza propone ricorso per cassazione,
prospettando unitario motivo di censura, denunziante violazione di
legge. Lamenta il ricorrente che il giudice, nel rispetto della legge,
avrebbe dovuto applicare la prevista sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida

Data Udienza: 03/05/2016

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e
rinvia sul punto al Tribunale di Matera
Così deciso nella camera di consiglio del 3 maggio 2016
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

I

ESIDENTE

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
All’imputato, sorpreso alla guida di autovettura in stato di ebbrezza
alcolica, avrebbe dovuto applicarsi per legge (art. 186, cit.) la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida. Come noto è sottratta alla disponibilità delle parti
l’applicazione e quantificazione delle sanzioni amministrative
previste dalla legge (oltreché, peraltro, di quelle accessorie),
trattandosi di ambito decisionale devoluto integralmente al giudice
(cfr., fra le tante, Cass. Sez. 4, 17/12/2010, n. 2631; 11/11/2010,
n. 114; 21/9/2007, n. 38552; 6/6/2007, n. 36150).
La natura di sanzione amministrativa fa escludere che il divieto di
cui all’art. 445, cod. proc. pen., comma 1 afferente alle pene
accessorie, possa ad essa estendersi.
Pur vero che il constatato buon esito del lavoro di pubblica utilità, al
quale l’imputato risulta essere stato ammesso con la sentenza,
importerà il dimezzamento della durata della sospensione della
patente (art. 186, cit., comma 9 bis). Ma ciò, appunto, costituisce
evenienza eventuale e successiva alla condanna, oltre, appunto ad
avere, al massimo, solo un effetto riduttivo, dipendente dal positivo
adempimento della sanzione sostitutiva, che verrà
accertata dal giudice con apposito, successivo provvedimento.
4. Ciò posto la sentenza deve essere annullata in punto di applicazione
della sanzione amministrativa accessoria prevista della sospensione
della patente di guida, con rinvio sul punto al Tribunale di Matera.

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