Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22233 del 26/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22233 Anno 2016
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CENCI DANIELE

Data Udienza: 26/04/2016

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ELIAS CRISTIAN N. IL 17/11/1986
MARINO ALESSANDRO N. IL 19/05/1988
avverso l’ordinanza n. 263/2016 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
18/02/2016

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sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 4’iki (A c) 0
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RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 18 febbraio 2016 il Tribunale di Roma, adito ai sensi
dell’art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame che era stata
avanzata nell’interesse di Cristian Elias e di Alessandro Marino, indagati in stato
di custodia cautelare in carcere, il primo, ed agli arresti domiciliari, il secondo,
ciascuno in relazione a plurimi episodi di detenzione a fine di cessione di
stupefacenti (Elias: capi A, B, C, D, E ed F dell’editto; Marino: capi B, C, D, E ed

2. Ricorrono tempestivamente per cassazione i difensori degli indagati,
deducendo difetto motivazionale e violazione di legge.
2.1. In particolare, lamenta il difensore di Elias Cristian, quanto al capo A) di
accusa, sostanziale assenza di motivazione del provvedimento di rigetto, in
quanto fondato su intercettazioni ininfluenti poiché lontane nel tempo rispetto ai
fatti contestati e sulla constatazione da parte della polizia giudiziaria di avere
notato un passaggio di qualcosa, che non può dirsi con certezza essere droga.
Quanto al capo B), ricostruisce il ricorrente i fatti, sulla base del richiamo del
contenuto di atti istruttori, in maniera difforme da come si legge nell’ordinanza
del Tribunale di Roma ed osserva che il giudice del riesame non avrebbe tenuto
in alcuna considerazione le censure mosse dalla difese all’ordinanza genetica
relativamente, appunto, al capo B).
Anche in relazione ai capi C) e D), assume il ricorrente che il Tribunale
sarebbe incappato nel vizio di omissione di pronunzia per avere trascurato ogni
valutazione sui motivi di doglianza scritti a sostegno del ricorso al riesame che si
incentravano sulla contestazione dell’ipotesi di tentativo configurato dal G.i.p.
L’ordinanza sarebbe, poi, inadeguatamente motivata in relazione alla
sussistenza delle esigenze cautelari, non tenendo nel debito conto né l’epoca di
commissione dei fatti, da febbraio ad agosto 2014, né il limitato numero di
episodi (2 consumati e 2 tentati) né la esistenza di un unico acquirente, tale
Bucheri, né il comportamento dell’indagato successivo ai fatti, con sostanziale
travisamento delle emergenze istruttorie, quanto al pericolo di recidiva.
Si addita ad inadeguata anche la motivazione con cui si pone in dubbio da
parte del Tribunale l’esistenza di un rapporto di lavoro, dedotta dal ricorrente.
L’ordinanza sarebbe, infine, illegittima, non dando conto in alcun modo della
attualità delle esigenze cautelari, che si assumo sussistenti in base ad un
ragionamento che si addita a gravemente viziato in quanto circolare
(dall’asserzione, indimostrata, che l’indagato sarebbe il vertice dello spaccio ad

F), avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Roma del 25 gennaio 2016.

Acilia si trae la conseguenza che non può avere smesso di spacciare),
tautologico, fondato non già su fatti obiettivi ma su soggettive opinioni.
2.2. Il difensore di Alessandro Marino censura l’ordinanza per avere
acriticamente recepito il ragionamento del G.i.p. senza offrire una propria
autonoma valutazione: in particolare, quanto al capo C), non si comprenderebbe
in che cosa consista il ruolo di compartecipe nel reato di detenzione a fine di
spaccio addebitato al ricorrente; quanto al capo F), il provvedimento reiettivo
valorizzerebbe illegittimamente, più che il contenuto effettivo di una

ha curato la trascrizione; inoltre, non vi sarebbe corrispondenza logica tra il
contenuto della telefonata e la circostanza del sequestro di droga a tale Cugini.
Contesta, poi, la illegittimità della decisione del Tribunale di Roma con
particolare riguardo alle esigenze cautelari, in quanto difetterebbe il requisito
della attualità del pericolo di recidiva, non essendo stata tenuta nella debita
considerazione né l’incensuratezza dell’indagato né la risalenza nel tempo (non
oltre l’estate del 2014) dei fatti contestati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso nell’interesse di Elisa Cristian è infondato e va rigettato; solo
parzialmente accoglibile, invece, è quello nell’interesse di Marino Alessandro.

2. La struttura di entrambi i ricorsi è, all’evidenza, in larga parte generica e
meramente assertiva, costruita quasi esclusivamente in fatto e protesa a
sottoporre al giudice di legittimità questioni già risolte, con motivazione che
appare adeguata, coerente ed immune da vizi logici, dal giudice di merito, il
quale ha fondato il proprio provvedimento reiettivo sul contenuto delle evidenze
istruttorie, allo stato degli atti, trattandosi di fase cautelare di procedimento nel
quale sono in corso indagini preliminari.
I ricorsi sembrano assomigliare, nella parte relativa al compendio indiziario,
più ad una ulteriore istanza rivolta al Tribunale del riesame che non ad un ricorso
di legittimità. Nelle parti in cui affrontano aspetti di diritto, sono aspecifici e non
autosufficienti: infatti non riportano né allegano i motivi scritti di ricorso al
riesame che non sarebbero stati considerati – fatto astrattamente integrante il
vizio omessa pronunzia – dal Tribunale della libertà di Roma.
Peraltro – e significativamente – la difesa di Elias nemmeno contesta il
quadro indiziario circa i capi E) ed F) e la difesa di Marino, a sua volta, nemmeno
contesta la gravità indiziaria relativamente ai capi B), D) ed E) dell’editto.

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intercettazione, l’interpretazione data al colloquio dalla polizia giudiziaria che ne

2.1. Anche sotto il profilo delle esigenze cautelari, le doglianze della difesa di
Elias Cristian sono destituite di fondamento poiché il Tribunale della libertà di
Roma (alla p. 7 dell’ordinanza) ben evidenzia il rischio di recidiva criminosa, che
desume dalla gravità dei fatti, dalla loro continuità nel tempo, dalla
determinazione e professionalità dimostrate dall’indagato, dai comprovati
contatti con ambienti criminali di significativo livello; la scelta, poi, della misura
custodiale è così motivata: «qualsiasi altra misura cautelare consentirebbe ad
Elias di continuare ad intrattenere i contatti con gli ambienti di spaccio presso i

e determinato non consente di fare affidamento sulla sua capacità di adeguarsi
alle prescrizioni connesse con una misura di detenzione attenuata [… il Tribunale
giudica, quini non adeguatamente dimostrata dalla difesa in punto di fatto la
esistenza di un lavoro lecito da parte dell’indagato] Per ammissione dello stesso
indagato, Elias ha detenuto un ruolo egemone, se non di monopolio, nel traffico
di stupefacenti nella zona di Acilia ed è assolutamente inverosimile ritenere che
improvvisamente abbia interrotto ogni rapporto con l’ambiente delinquenziale in
cui era stabilmente inserito costituendo sicuro punto di riferimento per altri
spacciatori di medi livello» (così alla p. 7 dell’ordinanza).
In tal modo il giudice di merito, con motivazione esaustiva, logica ed esente
da vizi deducibili in sede dì legittimità, spiega le ragioni della scelta della misura
di extrema ratio, in sostanza aderendo all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui
«in tema di presupposti per l’applicazione delle misure caute/ari personali,
l’introduzione nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. – ad opera della legge 16
aprile 2015, n. 47 – del requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del
reato […] attribuisce rilievo al dato personologico dell’inclinazione dell’indagato a
commettere nuovi reati, che, in quanto manifestazione nel medesimo di un
consolidato decadimento dei freni inibitori, ben può, pur a fronte di uno iato tra il
fatto e l’instaurazione della cautela, esser desunto dalla ripetizione delle condotte
oggetto di procedimento per un lungo lasso di tempo[…]» (Sez. 6, n. 1082 del
12/11/2015, dep. 2016, Capezzera, Rv. 265958).
2.2. A diverse conclusioni deve giungersi quanto al profilo della attualità
delle esigenze cautelari relativamente alla posizione di Alessandro Marino.
Si osserva, infatti, a proposito di Marino che l’ordinanza impugnata, nel
desumere la sussistenza e l’intensità delle esigenze cautelari, di calibro
indubbiamente inferiore rispetto al coindagato Cristian Elias (cfr. pp. 7-8
dell’ordinanza), sostanzialmente dalla gravità dei fatti contestati, con particolare
riferimento al reato di cui al capo F), e dalla reiterazione (p. 8 dell’ordinanza),
non tiene in adeguata considerazione né l’incensuratezza dell’indagato né il fatto
che i reati ipotizzatt risalgono a non oltre il mese di agosto 2014. Ove è appena
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quali si approvvigiona […] la personalità del prevenuto certamente spregiudicato


il caso di sottolineare che il decorso del tempo trascorso daifatto contestato,
naturalmente non valutato da solo ma unitamente alle peculiarità dell’intera
vicenda cautelare, è un importante fattore di cui occorre tenere conto ai fini della
valutazione dell’attualità del pericolo di reiterazione dei reati, e ciò sia
nell’assetto codicistico previgente (v., ad es., Sez. 4, n. 24478 del 12/03/2015,
Palermo, Rv. 263722; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Scortechini e altro, Rv.
257974; Sez. 4, n. 6797 del 24/01/2013, Canessa e altro, Rv. 254936) che dopo
le note modifiche introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 (cfr. Sez. 4, n.

dep. 2016, Esposito e altri, Rv. 265618; Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, Maio,
Rv. 264902; Sez. 6, n. 27544 del 16/06/2015, Rechichi, Rv. 263942).
Appare, dunque, necessario che il Tribunale per il riesame di Roma si misuri
nuovamente con i profili dedotti dalla difesa a riguardo della sussistenza,
dell’attualità e, nell’affermativa, della intensità delle esigenze cautelari
relativamente alla posizione di Alessandro Marino.

3. Discende dalle considerazioni svolte, quanto ad Elias, il rigetto del ricorso
e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla
presente decisione non discende la rimessione in libertà dell’indagato, deve
disporsi la trasmissione di copia della sentenza al direttore dell’istituto
penitenziario in cui lo stesso è ristretto affinché provveda a quanto prescritto
dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Quanto a Marino, si impone una nuova valutazione, nei termini indicati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto da Elisa Cristian e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelar’ nei
confronti di Marino Alessandro con rinvio sul punto al Tribunale del riesame di
Roma per nuovo esame.
Con riferimento alla posizione di Elias la Corte dispone inoltre che copia del
presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario
competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. del
c.p.p.
Così deciso il 26/04/2016.

5700 del 02/02/2016, Mandrillo, Rv. 265949; Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015,

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