Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22232 del 26/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22232 Anno 2016
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
USAI GIAN MARCO N. IL 30/04/1961
avverso l’ordinanza n. 2850/2016 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
24/02/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 4 jtj
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 26/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 24 febbraio 2016 il G.i.p. del Tribunale di Genova, per
quanto in questa sede rileva, convalidato il fermo disposto dal Pubblico Ministero
nei confronti di Gian Marco Usai in data 19 febbraio 2016 ed eseguito dalla
polizia giudiziaria il giorno seguente, in relazione al reato di detenzione a fine di
spaccio di 210 kg. di hashish, fatto contestato come commesso tra il 13 ed il 14
febbraio 2016 (capo A), ha applicato nei confronti dell’indagato la custodia

Va dato atto che nel corpo del medesimo provvedimento il G.i.p., preso atto
che nei confronti del medesimo Usai la Procura della Repubblica procedeva anche
per gli ulteriori reati di detenzione a fine di spaccio di 11,250 kg di hashish, il 20
febbraio 2016 (capo B), e di detenzione, a fine di spaccio, di 5,635 kg di cocaina
e di 1,487 kg di hashish, il 20 febbraio 2016 (capo C), ha rilevato che mancava il
verbale di arresto di Usai in relazione al reato di cui al capo B) ed ha applicato ad
Usai la custodia in carcere; quanto al reato di cui al capo C), non ha convalidato
l’arresto di Usai, mancando nel verbale di arresto del 20 febbraio 2016 ogni
riferimento ad uno stato di flagranza dell’indagato, ma allo stesso ha applicato la
custodia in carcere.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di Gian Maco Usai avverso:
1) l’ordinanza di convalida del fermo disposto dal P.M. il 19 febbraio 2016 ed
eseguito il giorno seguente in relazione al capo A) dell’imputazione;
2) l’ordinanza di convalida dell’arresto operato dalla polizia giudiziaria il 20
febbraio 2016 in relazione ai capi B) e C) dell’imputazione;
3) l’interrogatorio reso al G.i.p. il 24 febbraio 2016.
Di tali atti, di cui si denunzia violazione di legge, si chiede l’annullamento.
Il vizio che comporterebbe, ad avviso del ricorrente, la necessità di
annullamento dei provvedimenti (nn. 1 e 2) e dell’atto (n. 3) suelencati
consisterebbe nella nullità dell’interrogatorio e di tutti gli atti successivi per
effetto della mancata messa disposizione del difensore degli atti di indagine su
cui si fonda la richiesta di convalida del fermo e dell’arresto.
Ricostruiti i passaggi temporali dell’esecuzione dell’arresto e del fermo, della
richiesta di convalida al G.i.p., della fissazione dell’udienza di convalida e
precisato che la stessa si è tenuta presso il carcere e non già in Tribunale, nella
cui cancelleria il difensore avrebbe potuto visionare il fascicolo, lamenta il
difensore quanto segue: di non avere avuto la possibilità di esaminare i
documenti su cui si fondano le richieste del P.M. ed i provvedimenti coercitivi; di
avere immediatamente fatto valere la situazione con eccezione risultante dal
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cautelare in carcere.

verbale; la mancanza di qualsiasi provvedimento al riguardo del giudice, che non
ha nemmeno sospeso l’attività istruttoria per consentire l’esame del fascicolo; la
conseguente lesione del diritto di difesa.
Richiama al riguardo l’insegnamento di Sez. U., n. 36212 del 30/09/2010,
G., Rv. 247939, secondo cui il difensore dell’arrestato o del fermato ha diritto,
nel procedimento di convalida, di esaminare e di estrarre copia degli atti su cui si
fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare, con la
conseguenza che il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine

convalida, da ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell’udienza di convalida.
Chiede, in conclusione, l’annullamento delle ordinanze di convalida
dell’arresto e del fermo e dell’interrogatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve certamente convenirsi con l’importantissima affermazione di
principio delle Sezioni Unite della Corte, richiamata dal ricorrente, secondo cui il
difensore dell’arrestato o del fermato ha diritto, nel procedimento di convalida, di
esaminare e di estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e
di applicazione della misura cautelare; il denegato accesso a tali atti determina,
indubbiamente, una nullità di ordine generale a regime intermedio
dell’interrogatorio e del provvedimento di convalida, da ritenersi sanata se non
eccepita nel corso dell’udienza di convalida.
Da tale condivisione non possono, tuttavia, discendere le conseguenze
complessivamente sollecitate della difesa dell’indagato.
1.1. Appare opportuno preliminarmente dare atto del contenuto della p. 3
del verbale dell’udienza del G.i.p. di Genova del 24 febbraio 2016. Subito dopo le
generalità dell’imputato si legge:
«Preliminarmente la difesa eccepisce che non sono stati messi a disposizione
dell’indagato Usai gli atti su cui si fonda il fermo.
Per quanto riguarda il verbale di arresto l’Usai dichiara che non ha
sottoscritto il verbale di arresto.
L’Usai verifica il verbale di arresto in atti e dichiara che manca la propria
sottoscrizione».

Il giudice non provvede in alcun senso sulla eccezione, prosegue con la
contestazione dei reati e la elencazione delle fonti e dei mezzi di prova e
l’indagato si avvale della facoltà di non rispondere.
1.2. Discende dalla scansione temporale ricostruita, in primo luogo, che la
difesa non ha lamentato la mancata conoscenza o messa a disposizione degli atti
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generale a regime intermedio dell’interrogatorio e del provvedimento di

su cui si fonda l’arresto (anzi, dimostrando di conoscere il verbale di arresto, a
proposito del quale ha rilevato la mancanza di firma) ma soltanto di quelli relativi
al fermo.
In conseguenza, la questione sollevata dal difensore è priva di pregio per
quanto riguarda le decisioni assunte in relazione ai capi B) e C); al riguardo,
inoltre, si rileva la evidente mancanza di interesse del ricorrente, in quanto, in
ordine al primo dei due (capo B), il giudice dichiarò, sostanzialmente, il non
luogo a provvedere sulla richiesta di convalida, rilevando la mancanza di un

per mancanza della flagranza. In entrambi i casi ha applicato all’imputato, poi,
con autonomo provvedimento, la custodia in carcere.
1.3. Quanto alla mancata messa a disposizione degli atti relativi al fermo,
cioè quelli relativi alla vicenda cautelare compendiata nel capo di accusa sub lett.
A), in applicazione dell’importante principio surrichiamato, tenuto conto della
tempestività dell’eccezione, deve, come richiesto dal ricorrente, dichiararsi la
nullità dell’ordinanza emessa dal G.i.p di Genova il 24 febbraio 2016,
limitatamente all’avvenuta convalida dell’arresto in relazione al capo sub lett. A).
L’annullamento va disposto con la formula “senza rinvio”, poiché il ricorso,
avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato
esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato degli agenti di
polizia giudiziaria e l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente
formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n.
1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Rv. 265886; Sez. 6, n. 49482 del 10/11/2015,
H. Rv. 265531; Sez. 6, n. 21330 del 05/05/2015, Quaid, Rv 263539; Sez. 2, n.
21389 del 11/03/2015, Morelli, Rv. 264026; Sez. 2, n. 13287 del 14/01/2014,
Bombaci e altro, Rv. 261817).
La rilevata nullità, in ragione della nota autonomia della convalida rispetto
all’applicazione («in materia cautelare, la convalida del fermo – che ha un valore
circoscritto al controllo dell’operato della Polizia Giudiziaria – e l’ordinanza
applicativa della custodia cautelare, ancorché emesse contestualmente, sono
provvedimenti indipendenti e autonomi l’uno dall’altro: ne consegue che
l’eventuale nullità del primo non determina la nullità del secondo»:

così, ex

plurimis, Sez. 3, n. 42074 del 16/10/2008, Pusceddu, Rv. 241498; Sez. 4, n.

5740 del 05/12/2007, dep. 2008, Haxhija, Rv. 239031), non si tramette
all’ordinanza applicativa della misura. Infatti si è persuasivamente precisato che
«non è causa di nullità dell’ordinanza applicativa di misura cautelare personale,
pronunciata a seguito della convalida dell’arresto, l’omesso deposito prima
dell’interrogatorio degli atti posti a fondamento della richiesta del pubblico
ministero» (Sez. 3, n. 34813 del 09/07/2009, Said, Rv. 244574).

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verbale di arresto di Usai, e, quanto al secondo (capo C), non convalidò l’arresto

1.4. Quanto, infine, alla dedotta nullità dell’interrogatorio, nullità che
sarebbe, peraltro, da valutarsi con esclusivo riferimento alla contestazione di cui
alla lett. A) dell’editto, è ben noto che l’interrogatorio, come del resto ogni atto
istruttorio, non è autonomamente impugnabile e che la sussistenza di un
eventuale vizio dello stesso deve essere fatta valere unitamente alla
impugnazione di un provvedimento decisorio tipico (sentenza o ordinanza) che
su esso si fondi o che esso comunque presupponga. In particolare, la eventuale
nullità relativa all’interrogatorio deve essere dedotta con istanza di scarcerazione

ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. (così, condivisibilmente, Sez. 5, n. 36682
del 09/07/2007, Pilia, Rv. 237283).
L’impugnazione, in parte qua, va dunque rigettata.

2. Da quanto esposto consegue la statuizione in dispositivo.
Nulla per le spese, non essendovi integrale soccombenza.
Poiché dalla presente decisione non discende la rimessione in libertà
dell’indagato, deve disporsi la trasmissione di copia della sentenza al direttore
dell’istituto penitenziario in cui è ristretto l’imputato affinché provveda a quanto
prescritto dall’art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza di convalida del fermo; rigetta nel resto il
ricorso.
Così deciso il 26/04/2016.

al giudice che procede e, in caso di decisione di rigetto dell’istanza, con appello

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