Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22231 del 26/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 22231 Anno 2016
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANNUNZI ROBERTO N. IL 04/03/1948
avverso l’ordinanza n. 627/2014 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 19/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CEICI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. C? ki Ut.
11M-~
Ch Vtor C iAtt-£0 IL (t 1 ( -9T
n

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 26/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 19 ottobre 2015 il Tribunale di Reggio Calabria ha
rigettato l’appello avanzato ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. nell’interesse di
Roberto Pannunzi avverso il provvedimento del Tribunale di Locri del 18 febbraio
2014 reiettivo della richiesta di perizia medica tesa ad accertare le condizioni di
salute ovvero di trasferimento presso un centro clinico ovvero di sostituzione
della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

di una perizia medica collegiale dallo stesso organo disposta il 9 aprile 2015,
eseguita in contraddittorio ed il cui esito è compendiato nella relazione
depositata il 29 giugno 2015.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Pannunzi con atto tempestivamente
depositato deducendo censure promiscuamente riconducibili alle categorie della
violazione di legge e del difetto motivazionale.
Il primo vizio consisterebbe nella violazione dell’art. 275, comma 4-bis, cod.
proc. pen., che vieta la custodia in carcere in caso di incompatibilità delle
condizioni di salute con il regime detentivo.
Si assume, poi, sussistere contraddizione tra il contenuto dell’elaborato
peritale depositato il 29 giugno 2015, in cui si legge che non sussiste
incompatibilità con il carcere, e la relazione medica del centro clinico
penitenziario di Parma del 17 marzo 2015, in cui si sottolinea il rischio di
improvvisi peggioramenti. Di tale relazione il Tribunale per il riesame non
avrebbe tenuto conto né del contrasto tra il contenuto delle due valutazioni
sanitarie.
Il permanere della custodia in carcere, in presenza delle compromesse
condizioni di salute di Roberto Pannunzi, come emergenti dalla relazione del 17
marzo 2015, potrebbe, secondo il ricorrente, far prefigurare una condizione di
tortura nei confronti dell’imputato e di trattamento comunque contrario al senso
di umanità, con violazione di plurime norme sovra-nazionali e costituzionali, ed il
provvedimento impugnato sarebbe carente di motivazione rispetto alle doglianze
difensive incentrate sulle gravi condizioni di salute dell’assistito.
Nel caso di specie, poi, sarebbe superata la presunzione di adeguatezza
della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il valore della perizia disposta dal Tribunale del riesame, secondo il
ricorrente, sarebbe limitato al momento in cui essa è stata effettuata, essendo le
patologie da cu è affetto Pannunzi soggette a continua evoluzione clinica; inoltre,

2

í

L’ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria è fondata sull’esito

l’inevitabile stress derivante dalla detenzione potrebbe causare, in qualsiasi
momento, una crisi improvvisa del paziente.
Sarebbero, infine, in ogni caso, venute meno, per effetto del lungo periodo
di detenzione e delle peggiorate condizioni di salute, le esigenze cautelari;
sarebbe, dunque, ormai «certamente prossimo allo zero» (così alla p. 10 del
ricorso) il rischio di fuga valorizzato dal Tribunale di Reggio Calabria in
considerazioni delle evasioni già poste in essere in passato dal ricorrente.
Si chiede, conclusivamente, nell’ordine: l’annullamento dell’ordinanza

misura cautelare in atto» (p. 11 del ricorso); in subordine, l’annullamento con

rinvio al Tribunale di Reggio Calabria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e va rigettato.
La struttura dell’impugnazione, in larga parte generica e meramente
assertiva, è costruita esclusivamente in fatto ed intende sottoporre al giudice di
legittimità questioni già risolte, con motivazione adeguata, coerente ed immune
da vizi logici, dal giudice di merito, che ha fondato il proprio provvedimento
reiettivo sul contenuto di una perizia medica collegiale, svolta in contradditorio, il
cui risultato ha ritenuto maggiormente persuasivo ed attendibile di una relazione
redatta del medico della struttura penitenziaria, peraltro cronologicamente meno
aggiornata.
Le dedotte violazioni degli artt. 275, comma 3 e comma 4-bis, cod. proc.
pen. e della ulteriore disciplina richiamata nel ricorso si basano, a ben vedere, su
presupposti di fatto esclusi dal giudice di merito.
Ciò posto, la decisione del Tribunale per il riesame non solo è supportata
dalla richiamata perizia collegiale ma motiva compiutamente ed ancora una volta
logicamente nel senso dell’adeguatezza della sola misura carceraria, anche avuto
riguardo a pregresse evasioni dell’imputato, poste in essere peraltro – sottolinea
il Tribunale di Reggio Calabria – proprio a seguito di ricoveri ospedalieri o di
modifiche del regime cautelare cui era sottoposto (p. 4 dell’ordinanza
impugnata).

2. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Poiché dalla presente decisione non discende la rimessione in libertà
dell’indagato, deve disporsi la trasmissione di copia della sentenza al direttore
dell’istituto penitenziario in cui è ristretto l’imputato affinché provveda a quanto
3

u,,

impugnata e, in conseguenza, la dichiarazione di «cessazione degli effetti della

prescritto dall’art. 94, comma 1-tet-, delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa

stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p.
Così deciso il 26/04/2016.

al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA