Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22230 del 22/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22230 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCABRINO GIOVANNA N. IL 30/11/1954 parte offesa nel
procedimento
c/
MISSO ROSSINI MASSIMILIANO N. IL 04/07/1973
ROSSINI FLAVIO N. IL 22/07/1962
avverso il decreto n. 10280/2014 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
09/11/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;
lette/sep.t.ire le conclusioni del PG Dott. 5 /5.2-‘•
.
.604/ h emz
elfi
g 9

Uditi d nsor Avv.;

Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Giovanna Scabrino, quale persona offesa nel procedimento a carico di
Massimiliano Misso Rossini e Flavio Rossini, ricorre per il tramite del suo
difensore di fiducia avverso il decreto d’archiviazione emesso il 9 novembre 2015
dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova.
Quale unico motivo l’esponente censura violazione di legge in riferimento al
fatto che, avendo la stessa presentato opposizione alla richiesta d’archiviazione

preliminari emetteva il detto decreto d’archiviazione senza pronunciarsi sulla
citata opposizione neppure in punto d’ammissibilità della stessa. Solo in seguito
a ricerche d’archivio la Scabrino veniva a conoscenza dell’emissione del decreto
oggi impugnato.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha
concluso per l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento, con
restituzione degli atti al giudice a quo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é fondato.
E’ pacifico che, nell’archiviare

de plano

il procedimento nonostante

l’opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell’art. 410
cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente
in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato sia all’inammissibilità
dell’opposizione, che può essere dichiarata per omessa indicazione dell’oggetto
delle investigazioni suppletive o dei relativi elementi di prova, ovvero per difetto
di pertinenza o di rilevanza degli elementi indicati, in quanto inidonei ad incidere
sulle risultanze delle indagini preliminari; ove difettino tali condizioni,
l’archiviazione “de plano” determina una violazione del contraddittorio
censurabile con ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 53433 del 06/11/2014 – dep.
22/12/2014, P.O. in proc. c. Ignoti, Rv. 262079; Sez. 4, n. 167 del 24/11/2010,
dep. 2011, Ortu, Rv. 249236).
Nella specie, la motivazione resa dal giudice nel decreto impugnato, oltre ad
offrire contezza esclusivamente per relationem delle ragioni per le quali é stata
ravvisata l’infondatezza della notizia di reato (facendo mero rinvio ai motivi
rassegnati dal P.M. nella richiesta d’archiviazione), non fornisce alcuna risposta
alle argomentazioni dedotte dalla persona offesa nell’atto d’opposizione, neppure
per dichiararne l’inammissibilità.
2

formulata dal Pubblico ministero il 23 ottobre 2015, il Giudice per le indagini

Pertanto, la ricorrente, oltre a essere legittimata a proporre ricorso per
cassazione, ha fondatamente censurato la violazione del contraddittorio nella
specie verificatasi.

2. Da ciò consegue che l’impugnato provvedimento deve essere annullato
senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore
corso.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016.

P. Q. M.

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