Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2223 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2223 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Giannetti Aristide, nato a Grosseto il 31/7/1975
avverso l’ordinanza del 8/5/2015 del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piero
Gaeta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’8 maggio 2015 il Tribunale di Roma ha respinto la
richiesta di riesame presentata da Aristide Giannetti nei confronti del decreto di
sequestro preventivo emesso il 2 aprile 2015 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Roma.
Nel respingere tale richiesta il Tribunale ha premesso che il decreto
impugnato integra un precedente decreto di sequestro preventivo, del 6 marzo
2015, strumentale alla confisca diretta, ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., in
relazione agli artt. 3 e 11 della I. 146/2006, disposto fino alla concorrenza della
somma di euro 5.143.804, pari al profitto del reato di cui all’art. 416 cod. pen.,
essendo il ricorrente indagato quale promotore di un sodalizio preordinato alla
commissione di più delitti riconducibili al d.lgs. 504/1995 in materia di imposte
sulla produzione di consumi (artt. 40 et 49) e di reati previsti dal d.P.R.

Data Udienza: 19/11/2015

23/1/1973 n. 43; tali reati sarebbero stati commessi introducendo e
commercializzando in Italia ingenti quantitativi di prodotti energetici provenienti
dalla Germania e dall’Austria (gasolio reso più pesante al fine di modificarne la
curva di distillazione per renderla fuori specifica ed eludere in tal modo i
controlli), sottraendoli all’accertamento ed al pagamento delle accise anche
mediante l’utilizzo di documenti non conformi alla normativa vigente e recanti
indicazioni mendaci sul luogo di consegna e sulla qualità della merce trasportata.
Il sequestro impugnato ha ad oggetto l’ulteriore somma di euro 11.850,

domiciliare.
Il Tribunale, a fronte della censura dell’indagato circa l’insussistenza dei
reati fine contestati, fondata sul rilievo che i prodotti energetici oggetto della
contestazione erano oli lubrificanti per usi diversi dalla combustione, come tali
esenti dal pagamento delle accise, con la conseguente insussistenza di alcuna
evasione, ha ricostruito l’attività della associazione promossa dal ricorrente e
spiegato le modalità adottate per eludere i controlli fiscali (consistenti nello
spedire prodotti di provenienza comunitaria, qualificati come oli lubrificanti,
anziché come gasolio per autotrazione, con l’aggiunta, allo scopo di eludere i
controlli, di un additivo che nonostante la modifica mantiene inalterate le
caratteristiche per tale utilizzo, sottoposti in Italia ad imposta di consumo e non
ad accise; nonché nell’utilizzo di falsa documentazione commerciale di scorta;
nell’uso di automezzi telonati anziché di autocisterne per il trasporto e nella
esecuzione dei pagamenti sul circuito bancario estero attraverso banche
britanniche), ritenendo quindi configurabili i reati contestati ed i presupposti per
l’esecuzione del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, mediante il suo
difensore, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge penale e
contraddittorietà della motivazione (art. 606, lett. b) et e), cod. proc. pen.), in
relazione agli artt. 321 e 322 ter cod. proc. pen., ribadendo che i prodotti
importati e commercializzati in Italia non potevano essere considerati gasolio per
autotrazione, tanto che lo stesso Tribunale ne aveva indicato una natura diversa,
essendo costituiti da una miscela, composta da olio di base ed additivi, diversa
dal gasolio per autotrazione, con la conseguente contraddittorietà della
motivazione, posto che tali prodotti erano stati registrati dalla società produttrice
come oli lubrificanti per usi diversi dalla combustione e dalla carburazione, esenti
dal pagamento della accisa. Ciò era stato accertato anche dal consulente tecnico
del Pubblico Ministero, che dopo aver esaminato i liquidi sequestrati aveva
concluso che non potevano essere classificati come gasolio carburante e dal

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rinvenuta nella disponibilità del ricorrente nel corso di una perquisizione

punto di vista fiscale non potevano essere classificati come gasolio. Ad analoghe
conclusioni erano pervenuti i tecnici dell’ENI, società che in un primo momento
aveva offerto la disponibilità a stoccare presso i propri serbatoi i prodotti
sequestrati, ritenendoli successivamente, per le loro caratteristiche, fuori dalle
specifiche commerciali.
Ha inoltre denunciato l’erroneità della somma per la quale era stato eseguito
il sequestro preventivo, pari a euro 5.143.804, che costituiva il corrispettivo
pagato per l’acquisto dei prodotti, essendo invece stato accertato dagli stessi

dello Stato ammontava ad euro 3.203.247 circa.
Ha censurato anche la ritenuta esistenza di una associazione per delinquere,
fondata sulla generica chiamata in correità del coimputato Morroni, in mancanza
di altri elementi e della consapevolezza della partecipazione da parte degli altri
presunti sodali.
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato nuovamente violazione di legge
penale, in relazione agli artt. 321 e 322 ter cod. proc. pen., ed insufficienza e
contraddittorietà della motivazione, evidenziando la illegittimità del sequestro
per equivalente in mancanza del presupposto della impossibilità di reperimento
dei beni costituenti il profitto del reato, posto che lo stesso giudice per le indagini
preliminari aveva individuato i conti correnti nei quali venivano depositate le
somme di denaro ritenute profitto o prezzo del reato contestato.
Ha inoltre evidenziato la illegittimità del sequestro per la mancata
indicazione dell’importo sino a concorrenza del quale lo stesso doveva essere
eseguito, con la conseguente illegittimità del provvedimento anche sotto questo
ulteriore profilo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Per ciò che concerne il primo motivo di ricorso, con cui è stata negata la
sussistenza dei gravi indizi dei reati contestati, ed in particolare della
costituzione di una associazione a delinquere di carattere transnazionale e della
sussistenza delle violazioni degli obblighi impositivi, deve ribadirsi, in accordo
con quanto già evidenziato nella sentenza n. 32368 del 2015 (relativa alla
impugnazione di altra ordinanza del Tribunale di Roma concernente l’applicazione
di misure coercitive nei confronti del ricorrente e di altri due indagati per i
medesimi reati), come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di
precisare che elementi tipici del reato di associazione per delinquere sono la
sussistenza di un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque

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operanti che l’accisa evasa sui prodotti petroliferi commercializzati nel territorio

stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente
programmati, l’indeterminatezza del programma criminoso, che distingue il reato
associativo dall’accordo caratterizzante il concorso di persone nel reato e
l’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e,
soprattutto, adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (così Sez.
2, n. 16339 del 17/1/2013, Burgio e altri, Rv. 255359. V. anche Sez. 2, n. 20451
del 3/4/2013, Ciaramitaro e altri, Rv. 256054 ed altre prec. conf.).
Si è ulteriormente chiarito che la partecipazione all’associazione,

implica, a differenza di quest’ultima, l’esistenza di un “pactum sceleris”, con
riferimento alla consorteria criminale, e della “affectio societatis”, in relazione
alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un’associazione vietata (Sez. 2, n.
47602 del 29/11/2012, Miglionico, Rv. 254105).
Di tali criteri ha tenuto conto il Tribunale nella ordinanza impugnata, nella
quale è stata fornita la puntuale descrizione del complesso sistema di frode posto
in essere, dando atto della circostanza che il sodalizio criminale operava in
diversi paesi (Italia, Inghilterra, Repubblica Ceca, Germania, Austria, Romania e
Malta), avvalendosi di società estere riconducibili agli indagati e disponendo di
una capillare rete di acquirenti compiacenti, cui il prodotto, appositamente
trasformato ed accompagnato da documentazione falsa, veniva consegnato da
autotrasportatori, inseriti organicamente nel sodalizio, con automezzi
appositamente predisposti per eludere i controlli, in quanto il gasolio non veniva
trasportato con autobotti, bensì con camion “telonati” e stoccato in cubi della
capacità di 1.000 litri ciascuno.
Fatta tale premessa, il Tribunale ha anche evidenziato come l’aggiunta al
gasolio acquistato all’estero di un additivo, allo scopo di eludere i controlli
(circostanza oggetto della censura sottoposta al Tribunale con la richiesta di
riesame), non ne modificava le caratteristiche e le possibilità di utilizzo, sicché
esso avrebbe egualmente dovuto essere sottoposto al pagamento delle accise e

distinguendosi da quella del concorrente nel reato di cui all’art. 110 cod. pen.,

non al beneficio della sospensione d’imposta, con la conseguente sussistenza
della violazione degli obblighi impositivi contestata al ricorrente ed agli altri
indagati.
Al riguardo il ricorrente ha lamentato l’omessa considerazione da parte del
Tribunale degli esiti delle analisi effettuate sui prodotti petroliferi, sia dai
consulenti del Pubblico Ministero sia dai tecnici dell’E.N.I., che ne avevano
escluso la classificabilità come gasolio, per la non rispondenza alle specifiche
commerciali prescritte per tale combustibile, con la conseguente insussistenza
della evasione agli obblighi impositivi contestata.
Tale censura non individua, però, una violazione di legge, avendo il
Tribunale ravvisato la sussistenza dei gravi indizi di commissione dei reati
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contestati in ragione del mantenimento da parte dei prodotti petroliferi importati
delle caratteristiche di utilizzo proprie del gasolio da autotrazione, nonostante
l’aggiunta da additivi, a prescindere dalla loro classificazione, posto che la
diversa qualificazione dei prodotti importati costituiva proprio la modalità
fraudolenta adottata per eludere gli obblighi impositivi.
Non si è, dunque, in presenza di una violazione di legge, intesa come “error
in iudicando” o “in procedendo”, o in un vizio della motivazione così radicale da
rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del

ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico
seguito dal giudice (Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv.
239692), avendo il Tribunale ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di
commissione dei reati contestati sulla base di una argomentata valutazione delle
risultanze degli atti di indagini e della esclusione della rilevanza del dato formale
della classificazione dei prodotti petroliferi importati, con la conseguenza che la
doglianza in esame risulta infondata.

2. Le altre censure proposte dal ricorrente, relative alla insufficienza della
prova della adesione di tutti gli indagati al sodalizio criminoso, alla errata
determinazione della somma oggetto dì sequestro ed alla omessa verificazione
della proporzione del sequestro, non sono state sottoposte al Tribunale, e non
possono di conseguenza essere esaminate, essendo precluso in sede di
legittimità l’esame di questioni delle quali il giudice dell’impugnazione cautelare
non era stato investito (Sez. 5, Sentenza n. 3560 del 10/12/2013, Palmas, Rv.
258553).
Mediante la richiesta di riesame il ricorrente aveva lamentato l’errata
qualificazione dei prodotti importati, affermandone la natura di oli lubrificanti
destinati ad usi diversi dalla combustione, senza sollevare altri rilievi in ordine
alla consapevolezza degli altri associati della loro partecipazione al sodalizio ed
alla entità della somma sottoposta a sequestro, con la conseguenza che tali
rilievi non possono ora essere sollevati, risultando preclusa la valutazione di
violazioni di legge o di vizi di motivazione di una ordinanza cautelare che non
abbia affrontato espressamente, per la mancanza della loro deduzione, i punti
successivamente sottoposti al giudizio di legittimità, perché in tal modo non si
richiede al giudice di diritto di verificare l’esistenza di violazioni di legge o la
correttezza della motivazione, ma di completarla, o di operarne una sostitutiva,
la qual cosa è inammissibile (Sez. 5, Sentenza n. 139 del 16/01/1997, Palma,
Rv. 207259).
Il ricorso in esame deve, quindi, essere respinto ed il ricorrente condannato
al pagamento delle spese processuali.

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tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 19/11/2015

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