Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2223 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2223 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SARACHELLA FRANCO N. IL 01/05/1969
2) SARACHELLA RICCARDO N. IL 22/08/1974
3) SARACHELLI PEPPINO N. IL 16/04/1978
4) SARACHELLI ANTONIO N. IL 23/10/1979
avverso la sentenza n. 459/2011 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 17/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 16/11/2012

– che la Corte di appello di Campobasso con sentenza dell’17.4.2012 ha confermato la sentenza
in data 1.9.2011 del Tribunale di Isernia, che aveva affermato la responsabilità penale di
SARACHELLI Antonio, SARACHELLI Peppino, SARACHELLA Franco e
SAFtACHELLA Riccardo in ordine a plurime violazioni della disciplina sugli stupefacenti;
— che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, i quali hanno
tutti eccepito il vizio di motivazione e violazione di legge in punto di diniego dell’attenuante di
cui al V comma dell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990 e, ad eccezione di SARACHEL1,1 Antonio, in
punto di erronea interpretazione delle risultanze processuali;
— che tali doglianze sono manifestamente infondate, poiché l’attenuante di cui al quinto comma
dell’articolo 73 D.P.R. 309\90 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività
penale della condotta deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri
richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che
ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra
considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (SS. UU. n. 35737, 5 ottobre 2010; conf. Sez.
IV n. 43399, 7 dicembre2010)
— che, nella fattispecie in esame, l’attenuante in questione è stata legittimamente esclusa, con
motivazione razionale e coerente, in relazione al numero degli acquirenti ed alle modalità e
circostanze dell’azione delittuosa che evidenziano inequivocabilmente la collocazione dei
ricorrenti in un ampio e definito contesto criminale dedito allo spaccio di stupefacenti;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della
ricostruzione ‘attuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non
sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia
sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli
elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del
quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fitto, e, con essa, il riesame nel
merito della sentenza impugnata;
— che i ricorsi, conseguentemente, vanno dichiarati inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei
ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata, di euro 1.000,00 ciascuno

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 16.11.2012
Il

est

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