Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22228 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22228 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
VERDE GIUSEPPE N. IL 31/12/1976
avverso l’ordinanza n. 920/2015 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
10/11/2015

_

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;
4
lette/s9affie le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difenso Avv.;

Data Udienza: 21/04/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre
avverso ordinanza in data 10 novembre 2015 emessa dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale veniva rigettata la richiesta di
emissione di decreto penale di condanna avanzata dal Pubblico ministero nei
confronti di Giuseppe Verde, ritenendo ricorrere un’ipotesi di particolare tenuità
del fatto ex art. 131-bis cod.pen..

legge processuale, osservando che nella specie ricorre un’ipotesi di abnormità
del provvedimento, in quanto esso determina una atipica regressione alla fase
antecedente, oltre ad impedire l’esercizio dell’azione penale e ad imporre, nei
fatti, la procedura di cui al citato art. 131-bis cod.pen. Viene perciò richiesto
l’annullamento dell’ordinanza e la trasmissione degli atti al Giudice per le
indagini preliminari, per l’ulteriore corso.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perché manifestamente
infondato.

3.

A fronte di quanto precede, in considerazione che oggetto del

procedimento é un’ipotesi di guida senza patente ex art. 116 del Codice della
Strada, deve constatarsi che tale fattispecie non é più prevista dalla legge come
reato, per effetto del D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (entrato in vigore il 6
febbraio scorso), in base al quale non costituiscono reato e sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le
violazioni per le quali é prevista la sola pena della multa o dell’ammenda. Poiché
nella specie non ricorre, e comunque non é contestata, la fattispecie punibile con
pena detentiva (pena prevista per il caso di recidiva nel biennio), viene meno la
qualificazione reitaria del fatto contestato.

4. Pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio per essere il
fatto non più previsto dalla legge come reato.
In siffatta ipotesi, il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità
amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge
di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli
artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. U, n. 25457 del
29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694), ma nel caso in esame l’art. 9 d.lgs.
n.8/2016 prevede espressamente tale obbligo. Gli atti (segnatamente la
2

Quale unico motivo, il Pubblico ministero ricorrente deduce violazione della

presenten sentenza e la comunicazione della notizia di reato) vanno, pertanto,
trasmessi in copia al Prefetto di Napoli.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché il fatto non é più
previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi al Prefetto di Napoli copia
della presente sentenza e della notizia di reato.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2016.

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