Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22225 del 19/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22225 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Mouthar Sophia, nata il 29/03/1988

avverso l’ordinanza n. 143/2016 del 18/02/2016 del Tribunale del riesame di
Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia
Cardia, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 19/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1.11 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna con
ordinanza 29/1/2016 ha applicato a Mouthar Sophia la misura della custodia
cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 – 80 d.P.R.
n. 309/1990 per aver trasportato, in Bologna il 27 gennaio 2016, in concorso con
la connazionale Taser Esma, a bordo dell’autovettura Citroen Picasso tg. 1EPV da
lei guidata, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di

anteriore destro dell’auto.

2.11 Tribunale del riesame di Bologna con ordinanza del 18/02/2016 ha
confermato l’impugnata ordinanza.

3.Avverso la suddetta ordinanza del Tribunale del riesame propone ricorso
per Cassazione Mouthar Sophia, a mezzo del proprio difensore di fiducia,
deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione ai presupposti
applicativi della misura.
In particolare, la ricorrente si lamenta del fatto che il Tribunale del riesame
ha affermato che, per potersi dire che lei e l’altra indagata che viaggiava
nell’auto erano in buona fede, occorrerebbe ipotizzare che: o la società di
noleggio abbia a lei consegnato a sua insaputa un’autovettura carica di droga, o
un terzo cliente del noleggio abbia lasciato sull’autovettura l’illecita merce, o,
qualche conoscente suo e della coindagata, all’insaputa di entrambe, abbia
occultato lo stupefacente in auto. Deduce la ricorrente che, così opinando, il
Tribunale del riesame è incorso in una illogicità motivazionale (laddove ha
accomunato entrambe le indagate ad un medesimo destino di immaginaria
consapevolezza su quanto trasportato ed occultato nel veicolo, pur potendo
verificarsi che almeno una di loro non fosse consapevole) ed ha fatto cattivo
governo delle regole sul concorso di persone (in quanto aveva ritenuto la gravità
indiziaria della concorsualità sulla base del mero fatto che entrambe erano
presenti sull’auto, senza procedere alla necessaria disamina dell’elemento
soggettivo e del nesso di riferibilità della condotta personale di ciascuna al fatto
reato in contestazione). Si lamenta la ricorrente del fatto che il Tribunale del
riesame non ha affrontato la ipotesi che per prima avrebbe dovuto affrontare: se
cioè lei e la coindagata, per quanto a bordo dell’auto, erano a conoscenza dello
stupefacente in essa occultato.
In definitiva, la gravità indiziaria sarebbe stata desunta arbitrariamente dal
mero dato costituito dalla presenza di entrambe le indagate all’interno

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grammi 4.663 suddivisi in 4 diversi panetti occultati all’interno del parafango

dell’autovettura, mentre sarebbe stata omessa l’ipotesi ragionevole che l’una o
l’altra non sapesse o non concorresse nella detenzione dello stupefacente
trasportato.
Parimenti il Tribunale sarebbe incorso nei denunciati vizi laddove, pur in
assenza di accertamenti tecnici sulla percentuale di principio attivo contenuto
nella cocaina in sequestro, ha ritenuto la configurabilità dell’aggravante
dell’ingente quantità sulla base del mero dato costituito dall’elevato dato

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.

2.Giova premettere che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti
“de libertate”, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all’esame del
contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che
lo hanno determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la
congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento
(cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv.
251760; Sez. 6, sent. n. 2146 del 25/5/95, Tontoli ed altro, Rv. 201840).
La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc.
pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione
di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della
motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione
dei fatti, nè l’apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti
e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le
censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella
prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice
di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove
venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi
di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso
probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di
verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo
hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato,
controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli
elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che
governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500

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ponderale della cocaina sequestrata.

del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez. U. sent. n. 11 del
21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202001).

3.Delineato nei superiori termini l’orizzonte dello scrutinio di legittimità
nell’ambito dei procedimenti cautelari, deve osservarsi che il percorso
argonnentativo sviluppato dal Tribunale, rispetto alla sussistenza di gravi indizi di
colpevolezza a carico di Mouthar Sophia, in relazione al fatto reato di cui alla
imputazione preliminare, risulta immune dalle denunciate aporie di ordine logico

Invero, il Tribunale del riesame – dopo aver premesso che la Mouthar era
stata sottoposta a controllo mentre si trovava alla guida dell’ autovettura Citroen
sotto i cui paraurti era occultato il «ponderoso carico di cocaina» di cui
all’imputazione preliminare (dal peso di grammi 4663, suddivisi in 4 diversi
panetti) e dopo aver osservato che dette circostanze di per se erano tali da
integrare l’elemento oggettivo del reato in contestazione – ha esaminato le
dichiarazioni rese dall’indagata in sede di udienza di convalida dell’arresto.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che in detta sede l’indagata si era
proclamata all’oscuro della presenza dello stupefacente pur essendo quest’ultimo
occultato su un’autovettura che la donna aveva ammesso di avere noleggiato il
giorno precedente e di avere avuto nella propria disponibilità fino al momento del
controllo dì Polizia (avvenuto ad opera di personale della Guardia di Finanza di
Bologna alle ore 23.30 del 27 gennaio all’uscita del casello autostradalel della
A14 Bologna Fiera) in occasione del quale era stata colta alla guida del veicolo
trasportante il carico (veicolo sul quale viaggiava quale passeggera anche tale
Taser Esma, alla quale venivano rinvenuti e sequestrati 1.160 euro in contanti).
Il Tribunale ha ritenuto dette dichiarazioni «proteste di buona fede
contrarie ad ogni principio di logica e di verosimiglianza», in quanto, per prestare
loro fede, si sarebbe dovuto ipotizzare: che la società di noleggio avesse
consegnato alla Moulhar, a sua insaputa, un’autovettura carica di droga; ovvero
che un qualche cliente dell’autonoleggio avesse lasciato per distrazione
sull’autovettura, poi consegnata alla Mouthar, restituendola alli agenzia, l’illecita
merce, per cui si procede; ovvero che qualcuno che conosceva la ricorrente o la
coindagata e la loro destinazione in Italia – destinazione che tuttavia le indagate
stesse non erano state in grado di specificare – avesse alli insaputa della Mouthar
occultato la droga nell’auto (pur essendo stato il veicolo noleggiato il giorno
prima, nella esclusiva disponibilità della ricorrente come dalla stessa ammesso),
approfittando del suo inconsapevole trasporto. Senonchè, nel contesto accertato
ed alla luce delle stesse ammissioni della ricorrente, dette ipotesi sono state
ritenute sfiorare il limite dell’assurdo, tanto più che la merce trasportata non solo

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e del tutto coerente rispetto all’acquisito compendio indiziario.

era scottante in quanto illecita ma anche di valore economico elevatissimo, e, in
quanto tale, non si prestava nè ad essere dimenticata” per distrazione su un
veicolo e neppure tantomeno ad essere affidata ad un vettore inconsapevole
della sua presenza (vettore che – proprio a causa di detta inconsapevolezza – ben
avrebbe potuto con il proprio comportamento imprudente determinarne la
perdita o la scoperta da parte delle forze dell’ ordine, mutare per cause
imprevedibili l’itinerario programmato rendendo impossibile al destinatario il
recupero della merce o, ancora, scoprire casualmente l’esistenza dello

nell’ annotazione del 28/1/2016 – entrambe le indagate al momento del controllo
avevano manifestato alla vista degli accertatori un “immotivato nervosismo”; ed
entrambe non erano state in grado di comprovare con un minimo di concretezza
I’ asserito scopo del loro viaggio non avendo nemmeno fornito alcuna indicazione
specifica circa gli outlet presso i quali affermavano di doversi recare a Milano e a
Bologna.
Sulla base dei suddetti elementi il Tribunale ha ritenuto accertato, a carico
di Mouthar Sophia, un compendio indiziario caratterizzato da elevata gravità per
il reato ascrittole anche in punto di qualificazione giuridica: premesso che i
panetti in sequestro tramite narcotest sono risultati composti da sostanza del
tipo cocaina, l’elevato dato ponderale della cocaina in sequestro è stato ritenuto
allo stato indice tranquillante del superamento della soglia quantitativa
individuata ai fini dell’integrazione della circostanza della ingente quantità.
Avuto riguardo alle coordinate interpretative sopra richiamate, deve allora
considerarsi che le censure dedotte dall’esponente si pongono ai limiti della
inammissibilità.
Invero, il deducente prospetta, in relazione al fatto in contestazione,
senza dedurre alcun concreto elemento fattuale, una riconsiderazione del
compendio indiziario, sulla base di una sua propria valutazione dello stesso. Di
converso, deve osservarsi che il vaglio del percorso motivazionale sviluppato dal
Tribunale di Bologna, in riferimento alla gravità indiziaria ed alla contestazione
dell’aggravante, conduce a rilevare l’assenza di aporie di ordine logico e la piena
conferenza degli argomenti svolti, rispetto al complesso degli elementi raccolti.

4. Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto e la
ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Copia
del presente provvedimento deve essere poi trasmesso al direttore dell’Istituto
penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 c. 1 ter
disp. att. del c.p.p.

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stupefacente denunciando la cosa alla Polizia). Peraltro, come indicato dalla PG

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso
al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto
stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p.

Così deciso il 19/34/2016

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