Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22224 del 19/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22224 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DAJA Ylli
CACIAGLI Martina
CAUSHAJ Stiv
XIIDCHA Bledj an

n. 21/03/1984
n. 05/05/1993
n. 04/02/1995
n. 06/12/1986

avverso l’ordinanza n. 1469/15 TRIBUNALE della LIBERTA’ di FIRENZE i18/11/2015
visti gli atti e il ricorso;
fatta la relazione dal Cons. doti Gabriella CAPPELLO;
udito il Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Delia CARDIA che
ha concluso per l’inammissibilità;

Data Udienza: 19/04/2016

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 codice di rito, il Tribunale di
Firenze ha confermato – nei confronti degli odierni ricorrenti DAJA Ylli, XHIXHA Bledjan,
CACIAGLI Martina e CAUSHAJ Stiv – l’ordinanza 26.10.2015 del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Livorno, impugnata anche da costoro, ritenendo sussistenti
gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti loro rispettivamente ascritti, anche in concorso,

di tipo cocaina, commessi nei circondari di Livorno e Pisa tra il marzo e il settembre 2015,
ravvisate altresì le esigenze cautelari, specificamente attinenti al pericolo di reiterazione
delle condotte illecite e non salvaguardabili con misure diverse.
Il Tribunale ha preliminarmente dato atto che con le richieste di riesame non erano stati
formulati motivi, la difesa avendo chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata per
mancanza di gravi indizi di colpevolezza o l’applicazione di misure a contenuto solo
prescrittivo, previa riqualificazione di tutti i fatti contestati ai sensi dell’art. 73, comma
5, d.P.R. n. 309/1990. Gli indagati presenti (tra cui DAJA, XHIXHA e CAGIAGLI), dal canto
loro, avevano dichiarato di acconsentire all’eventuale applicazione di braccialetto elettronico.
2. Avverso l’ordinanza testè richiamata gli indagati DAJA Ylli e XHIXHA Bledjan, a mezzo del
medesimo difensore e con due distinti atti hanno dedotto quattro motivi, sostanzialmente
sovrapponibili:
– vizio motivazionale e violazione di legge, in relazione alla ordinanza impositiva della
misura, per non avere il GIP autonomamente valutato i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze
cautelari, secondo il disposto di cui agli artt. 292 e 309 c.p.p. come modificati dalla legge n. 47
del 2015, con conseguente nullità del provvedimento, non risultando la motivazione integrata dal
Tribunale che, a sua volta, si sarebbe limitato a richiamare il contenuto dell’ordinanza impositiva;
– analoghi vizi in punto sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, riguardo ai reati
rispettivamente contestati al DAJA e allo XHIXHA, in entrambi i casi avuto riguardo al significato
non chiaro ed equivoco delle intercettazioni, riportate sommariamente nell’ordinanza applicativa,
alla mancata indicazione del dato quantitativo della droga e alla circostanza che nei confronti
degli indagati non è stato operato alcun sequestro di droga, né essi sono mai stati osservati in
atto di cedere stupefacenti o trovati in possesso di denaro che facesse presumere una detenzione
di droga finalizzata allo spaccio;
– analoghi vizi anche in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73
comma 5 d.P.R. 309/90, alla luce dell’ambiguità degli elementi probatori, del difetto di riscontri e
del silenzio investigativo sul dato qualitativo e quantitativo della sostanza commerciata,
dovendosi a tal fine valorizzare le modalità rudimentali e i mezzi semplicistici utilizzati per porre
in essere l’attività, con la conseguenza che la cornice edittale di riferimento non consentirebbe il
mantenimento dello stato detentivo in carcere;
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riguardanti fatti di detenzione a fine di spaccio, vendita e cessione di sostanze stupefacenti

- analoghi vizi con riferimento alla mancata motivazione sulla scelta della misura, anche alla
luce delle novità introdotte in materia dalla legge 47 del 2015.
Nell’interesse degli indagati CACIAGLI e CAUSHAJ, la cui posizione cautelare è meno
gravosa, la stessa difesa, sempre con atti distinti, ha formulato due motivi, con i quali ha
sostanzialmente proposto doglianze sovrapponibili a quelle formulate con i primi due motivi dei
ricorsi presentati nell’interesse degli altri due indagati, con riferimento alle incolpazioni loro
ascritte, specificando, quanto alla CAGIAGLI, che non era stato accertato se la stessa aveva
riscosso le somme imprecisate a titolo di corrispettivo per cessioni di droga o di crediti leciti dello
XHIXHA.

1. I ricorsi vanno rigettati.
2. La posizione degli indagati DAJA Vili e XHIXHA Bledjan
Il Tribunale di Firenze – richiamata l’ordinanza cautelare, oggetto di riesame – ha ritenuto,
con specifico riferimento all’indagato XHIXHA e agli episodi di cessione delle sostanze
stupefacenti contestategli, che dagli atti d’indagine dettagliatamente esposti nell’ordinanza
impugnata, emergeva inequivocabilmente che costui, agli arresti domiciliari per altra causa,
era in contatto con il coindagato NICCOLINI, al quale faceva pervenire – tramite la
sua fidanzata o il coindagato DMA – sostanza stupefacente. Il tutto era riscontrato dalle
attività di intercettazione e osservazione, nonchè dai contatti immediatamente dopo
attivati dal NICCOLINI con coloro ai quali a sua volta la sostanza veniva ceduta.
A seguito delle conversazioni intercettate, peraltro, in qualche caso si era pervenuti al
sequestro della sostanza ceduta (il riferimento è all’episodio di cessione a Paci Gian Luca di
grammi 6,21 di sostanza rinvenuta immediatamente dopo l’incontro del medesimo con lo
XHIXHA), evidenziando il giduice che, in occasione di una delle consegne della droga alla sua
ragazza, costei aveva rimproverato l’imputato di temere che ella prendesse per sé ciò che
doveva portare al NICCOLINI.
Per quanto riguarda l’indagato DMA, il Tribunale ha ritenuto chiari e frequenti i
riferimenti a contatti con clienti che anche pressantemente lo sollecitavano a effettuare le
consegne

(“aspettiamo il pane perché abbiamo ordinato …hai capito?”; e siamo qui

aspettiamo te…”; “oh io t’aspettavo ma vieni o non, laddove l’oggetto delle consegne non
poteva evidentemenrte che concernere sostanze stupefacenti, tenuto conto del contesto in cui
s’inserivano i rapporti intrattenuti dai conversanti.
Quel giudice ha poi escluso che, nel caso di specie, potesse ravvisarsi un’ipotesi di lieve
entità, tenuto conto della frequenza delle cessioni e del fatto che gli indagati operavano a livello
intermedio, e non quali cedenti ai consumatori finali, rifornendo di droga cessionari diversi, a loro
volta dediti allo spaccio.
Rispetto ai due indagati, poi, il Tribunale ha ritenuto di confermare il giudizio di sussistenza
delle esigenze cautelari richiamate nell’ordinanza impugnata, peraltro in difetto di allegazioni
difensive in contrario, ritenendo la misura in atto unica idonea a salvaguardarle, tenuto conto che
l’indagato XHIXHA ha posto in essere le condotte delittuose mentre si trovava in regime di arresti
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Considerato in diritto

dorníciliari per altra causa, che entrambi gli imputati vantavano precedenti specifici anche non
lievi e che non erano stati allegati elementi per ritenerne un radicamento territoriale e la presenza
di soggetti che potessero provvedere al loro mantenimento.
3. La posizione degli indagati CAUSHA3 e CACIAGLI
Con riferimento agli indagati CAUSHA3 e CACIAGLI, il Tribunale ha ritenuto ben individuati i
gravi indizi delle pur meno gravi ipotesi di reato, quanto alla donna rinvenendoli nella circostanza
che la stessa si occupava di riscuotere denaro per l’indagato XHIXHA, non potendo
ragionevolmente presumersi (non essendo stato, invero, neppure allegato a difesa) che costei
avesse agito ritenendo che il denaro riscosso afferisse ad un’attività lecita; quanto al primo,

conversazioni intercettate.
La misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. applicata ad entrambi è stata poi ritenuta
del tutto adeguata quale forma di cautela, pur minima, opprtuna nei confronti di soggetti che non
hanno mostrato remora a collegarsi con personaggi di non modesto spessore criminale.
4. La valutazione di questa Corte
4.1. In via preliminare, deve rilevarsi che, in tema di assolvimento dell’onere
motivazionale da parte del Tribunale investito della richiesta di riesame di un provvedimento
cautelare, “…l’obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto qualora l’ordinanza del
tribunale della libertà richiami “per relationem”, nell’ambito di una valutazione complessiva
destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel
provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano
idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell’ordinanza genetica, non
potendo in tal caso la motivazione “per relationem” fornire una risposta implicita alle censure
formulate” (cfr. Sez. 6 n. 566 del 29/10/2015 Cc. (dep. 08/01/2016), Rv. 265765), poiché il
giudice del riesame “…sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione
difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di
legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione. (In applicazione del principio, la
Corte ha annullato l’ordinanza che aveva confermato il provvedimento custodiale senza
prendere in alcun modo in esame dichiarazioni oggetto di specifiche deduzioni, formulate in
una memoria depositata dal difensore all’udienza fissata per il giudizio di riesame)” (cfr. Sez.
6 n. 31362 dell’08/07/2015, Rv. 264938).
Nel caso di specie, gli indagati – in sede di riesame – non hanno formulato censure
specifiche all’ordinanza impugnata, essendosi limitati a rassegnare le loro richieste. Pertanto,
l’assolvimento dell’obbligo motivazionale va verificato sulla scorta della mancata allegazione
di elementi contrari, con i quali il Tribunale avrebbe dovuto confrontarsi, ove formulati e
decisivi.
4.2. Sempre in via preliminare, alla luce delle censure svolte con i ricorsi, deve rilevarsi
– con specifico riferimento ai limiti del sindacato di legittimità – che, “In tema di giudizio di
cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
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ritenendo che la destinazione della droga anche a terzi fosse confermata dal tenore delle

ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o
dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito”
(cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) e ciò anche all’indomani delle modifiche
apportate dall’art. 8 L. 20 febbraio 2006, n. 46, le quali “…non hanno mutato la natura del
giudizio di cassazione, che rimane un giudizio di legittimità rimanendo esclusa la
possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una
nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice
di merito” (cfr. Sez. 4 n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652), dovendosi la Corte di
cassazione “…limitare al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente

16/11/2006, Rv. 235507).
Infine, proprio in tema di intercettazioni telefoniche, è stato pure definitivamente
chiarito che “…l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche
quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del
giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate,
si sottrae al sindacato di legittimità”(cfr. Sez. U. n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715).
4.3. Gli indagati XHIXHA e DAJA
I primi due motivi possono essere trattati insieme, stante il loro contenuto e sono
entrambi infondati.
Il Tribunale ha richiamato il titolo originale e gli elementi gravemente indizianti ivi
esposti, procedendo tuttavia ad una autonoma valutazione di essi, sulla scorta di un
ragionamento coerente, logico e non contraddittorio, svolto individualmente per ciascuno
degli indagati, assegnando rilievo ad alcune specifiche circostanze, ritenute particolarmente
significative ai fini della conferma della misura nei loro confronti.
Con il ricorso, la difesa si è limitata a contestare, in maniera generica, la mancanza di
una motivazione, adducendo – quale elemento contrario alle conclusioni rassegnate dal
Tribunale – la circostanza che nessun sequestro di droga era stato operato ai danni degli
indagati e che costoro non erano stati trovati in possesso di denaro, né sorpresi in atto di
cedere droga a terzi.
E’ del tutto evidente che la parte, formulando tale rilievo, ha omesso un doveroso
raffronto con il ragionamento fatto dal Tribunale a proposito dell’operato collegamento tra i
contatti dell’indagato XHIXHA con il NICCOLINI e quelli successivi tra costui e alcuni
cessionari di droga, seguiti – in qualche caso – anche dal sequestro della sostanza.
Lo stesso dicasi quanto all’indagato DAJA, rispetto al quale la difesa ha, ancora una
volta, omesso di confrontarsi con la motivazione contenuta nell’ordinanza, nella quale si dà
atto delle pressanti sollecitazioni rivolte al medesimo dai clienti.
Anche il terzo motivo è infondato, atteso che la mancanza di certezza sul dato
ponderale della droga commerciata non ha dirimente rilievo, in presenza di altri elementi di
valutazione, ai fini del mancato riconoscimento dell’ipotesi di reato di cui all’art. 73 comma 5
d.P.R. 309/90. Anche sul punto specifico, peraltro, il Tribunale ha fornito una esaustiva
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razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito” (cfr. Sez. 1 n. 42369 del

esposizione dei motivi, in base ai quali ha ritenuto di escludere l’ipotesi di minima offensività
delle condotte illecite, dando rilievo alla posizione degli indagati rispetto alla catena dello
spaccio e alla frequenza delle cessioni, tale da far escludere una disponibilità esigua della
droga ceduta.
Infine, è infondato anche il motivo riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari,
rispetto alle quali la motivazione dà conto della mancata prospettazione di allegazioni
difensive di segno contrario alla loro ricorrenza, escludendo la adeguatezza della misura
domiciliare, pure con l’aggravamento del braccialetto elettronico, dando rilievo, quanto allo
XHIXHA, alla dirimente circostanza che le condotte illecite erano state poste in essere

personalità, quali soggetti gravati da precedenti non lievi e specifici, e l’assenza di un
radicamento sul territorio.
Trattasi, a ben vedere, di una valutazione di merito del tutto coerente con i dati fattuali
su cui riposa, non contestati nella loro storicità, logica e non contraddittoria, come tale
sottratta al sindacato di legittimità e non contrastata da elementi di segno contrario.
4.4. Gli indagati CAUSHAJ e CACIAGLI
I due motivi formulati nel loro interesse sono infondati.
Anche in questo caso la difesa non ha minimamente considerato la motivazione del
provvedimento impugnato, limitandosi a censurarne la mancanza e l’illogicità in ordine alla
ritenuta gravità indiziaria e ad allegare l’equivocità del contenuto dei dialoghi intercettati.
Trattasi di argomento strettamente connesso alla valutazione del materiale probatorio,
che costituisce oggetto di giudizio di merito, precluso in questa sede, ove sorretto, come nel
caso di specie, da un percorso argomentativo logico, coerente con il dato probatorio e non
contraddittorio.
5. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento e la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore
dell’isituto penitenziario competente per gli adempimenti di cui all’art. 94 co. 1 ter disp.
att. del cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito
dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p.
Deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 aprile 2016.

proprio in stato di custodia domiciliare per altra causa, valutata per entrambi la loro

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