Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22223 del 19/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22223 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BEGAMO
avverso la sentenza n. 1048/15 del GIP PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO in data 17/11/2015
nei confronti di:
ROSCA Petre Viorel n. il 03/05/1988
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
udito il Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Della CARDIA che
ha concluso per il rigetto;

Data Udienza: 19/04/2016

Ritenuto in fatto
1.

Con sentenza del 17/11/2015, il GUP presso il Tribunale di Bergamo ha

dichiarato non luogo a procedere nei confronti di ROSCA Petre Viorel, imputato del
reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 per avere illecitamente trasportato, importato e
detenuto a fini di spaccio Kg. 32 circa di Catha Edulis, sostanza inserita nella tabella I
del medesimo d.P.R. 309/90 (in Orio al Serio il 23/01/2014).

ricorso, rilevando che – a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte
Costituzionale (con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4
vicies ter del d.l. 272/2005, conv. con modificazioni dall’art. 1 co. 1 legge 49/2006) ha ripreso applicazione l’art. 73 del d.P.R. 309/90 nel testo anteriore alle modifiche
colpite dall’intervento dennolitorio della Consulta.
Secondo il ricorrente, poiché la “catina” e il “catinone”, ricavabili dalla pianta di
Catha Edulis, sono sostanze vietate sin dal d.m. 01.10.1988, la loro detenzione era
illecita anche prima dell’intervento demolitorio della Consulta, che, quindi, non
avrebbe modificato il quadro d’illiceità. Inoltre, sarebbe irrilevante, per il ricorrente,
la circostanza che in sequestro sia caduta la pianta e non le sostanze (principi attivi)
espressamente indicate nella tabella I, poiché, a prescindere dal vigente sistema
analitico-elencativo di cui all’art. 13 del d.P.R. 309/90, l’art. 14 individua le sostanze,
a fini tabellari, con riferimento alla struttura chimica e agli effetti, cosicché non vi
sarebbe alcuna violazione del principio generale della riserva di legge, nel ritenere
integrata la violazione della norma penale anche con la detenzione della piata dalla
quale si ricava il principio attivo vietato.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va rigettato.
2. Il GUP presso il Tribunale di Bergamo ha ritenuto penalmente rilevante, nel
vigente sistema, solo la detenzione di sostanze specificamente indicate negli
elenchi predisposti, la definizione legislativa di sostanza stupefacente promanando
dalla qualificazione data da una fonte subprinnaria, integratrice del precetto penale,
alla quale si applicano i principi rinvenibili nell’art. 2 cod.pen., cosicchè l’utilizzo di
sostanza stupefacente non inserita nell’apposito elenco non costituisce reato prima
del suo formale inserimento in esso.
3. Giova preliminarmente operare una ricognizione normativa del sistema
tabellare, limitatamente alle sostanze che qui interessano.
La “catina” è sostanza vietata, poiché inserita nella tabella I, già prima della
novella di cui alla legge 49 del 2006. L’art. 4 vicies ter del d.l. n. 272 del 2005,
conv. nella citata I. 49 del 2006 ha modificato la tabella I, inserendovi anche il
“catinone” e la Catha Edulis pianta, ma la modifica è stata travolta dall’intervento
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2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ha proposto

demolitorio della Consulta di cui alla sentenza n. 32 del 2014.
Successivamente, l’art. 1, comma 30 del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito
nella I. 16 maggio 2014 n. 79 ha reinserito tali sostanze nella tabella I, cosicché
oggi essa ricomprende, tanto la “catina”, quanto il “catinone” e la “Catha Edulis”
pianta.
La successione di tali interventi normativi ha posto delicate questioni relative
alla rilevanza penale delle condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore del
decreto-legge n. 36 del 2014, aventi ad oggetto le sostanze classificate nelle
tabelle previste dall’art. 13 del. D.P.R. 309/90 a decorrere dall’entrata in vigore

incostituzionali, e la loro reintroduzione con la novella di cui al d.l. 20 marzo 2014
n. 36, successivo alla sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale.
4. Sul punto, le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che, a seguito della
dichiarazione d’incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vicies ter del d.l. 30 dicembre
2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49,
pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, deve escludersi
la rilevanza penale delle condotte che, poste in essere a partire dall’entrata in
vigore di detta legge e fino all’entrata in vigore del d.l. 20 marzo 2014, n. 36,
abbiano avuto ad oggetto sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle solo
successivamente all’entrata in vigore del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo novellato
dalla citata legge n. 49 del 2006. Nel caso esaminato (un’ipotesi di detenzione di
“nandrolone”), si è affermato che la novella del 2014, reinserendo nelle tabelle le
sostanze introdotte con la disciplina incostituzionale, per rimediare all’intervenuta
caducazione “ex tunc” delle fattispecie aventi ad oggetto tali stupefacenti, ha
creato nuove incriminazioni alle quali deve applicarsi il principio di irretroattività
della legge penale (cfr. Sez. U. n. 29316 del 26/02/2015, Rv. 264265).
In quella stessa sede, si è pure chiarito che – nell’attuale ordinamento penale vige una nozione legale di stupefacente, in virtù della quale sono soggette alla
normativa che ne vieta la circolazione soltanto le sostanze specificamente indicate
negli elenchi appositamente predisposti, i quali – adottati con atti di natura
amministrativa in attuazione delle direttive espresse dalla disciplina legale integrano il precetto penale di cui all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
costruito con struttura di norma parzialmente in bianco.
In un caso analogo a quello in esame, peraltro, era già stato precedentemente
affermato che “…l’importazione di fusti di “cheta edulis” non integra il delitto di cui
all’art. 73 d.p.r. cit., in quanto si tratta di una pianta non ricompresa in alcuna
tabella, restando del tutto irrilevante la circostanza che dalle sue foglie sia
estraibile la catina, principio attivo inserito in tabella” (cfr. Sez. 6 n. 34072 del
23/06/2003, Rv. 226596).
Tali principi sono stati anche successivamente ribaditi.
In particolare, essi sono stati applicati proprio con riferimento ad un caso di

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della disciplina del 2006, in forza di norme che sono state dichiarate

trasporto e importazione di sostanza stupefacente denominata Khat (Catha Edulis)
che – pur prevista nelle tabelle con la riforma del 2006 e reinserita in esse dalla
novella del 2014 – non era però indicata specificamente negli elenchi
appositamente predisposti dal Ministero della Sanità prima della riforma del 2006
[cfr. Sez. 6 n. 7 del 02/12/2015 Cc. (dep 04/01/2016), Rv. 265744], essendo già
stato escluso, proprio da questa sezione, che la “Catha Edulis”, pur contenendo in
sé il principio attivo tabellato “catina”, potesse considerarsi essa stessa soggetta
alla normativa sanzionatoria (cfr. Sez. 4 n. 20907 del 18/04/2005, Rv. 231561).
Ciò toglie pregio anche all’ultima osservazione contenuta in ricorso, secondo

stupefacenti e psicotrope in virtù del loro inserimento nelle tabellle ministeriali, non
vi sarebbe violazione del principio della riserva di legge nel ritenere integrata la
violazione penale nel caso di detenzione della pianta da cui si ricava il principio
attivo.
Il legislatore, infatti, non ha fornito una definizione delle sostanze stupefacenti
o psicotrope, ma si è limitato ad individuarle e catalogarle. Il riferimento alla
struttura chimica delle stesse e agli effetti, diretti ed indiretti, che producono in
danno dell’assuntore in caso di dosaggio drogante, contenuto nell’art. 14 del d.P.R.
309/90, se rileva al fine della loro individuazione per la composizione delle tabelle,
non rileva, tuttavia, al fine dell’individuazione delle condotte penalmente rilevanti
ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/90, atteso che, in mancanza di una definizione
farmacologica, la nozione di stupefacente ha natura legale, nel senso sopra chiarito
e cioè solo in forza dell’inserimento in tabelle emanate con decreto del Ministro
della Sanità (cfr. in motivazione Sez. 4, n. 20907 del 18/04/2005).
5. La sentenza impugnata è perfettamente coerente ai principi sin qui esposti:
al ROSCA si è infatti contestata la detenzione di Kg. 32 di Catha Edulis (sostanza
reintrodotta nella tabella I dall’art. 1 comma 30 del d.l. 20 marzo 2014, n. 36,
convertito nella I. 16 maggio 2014 n. 79), condotta posta in essere il 23 gennaio
2914, precedente a tale reintroduzione e, quindi, penalmente irrilevante.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 aprile 2016
Il Consigliere est.
Gabriella Cappello

Il Presidente
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cui, nonostante il vigente sistema analitico-elencativo che individua le sostanze

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