Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22221 del 19/04/2016
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22221 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LAAMARI El Mouloudi n. il 02/02/1977
avverso l’ordinanza n. 5790/13 del TRIBUNALE di BRESCIA in data
26/03/2015
visti gli atti e il ricorso;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
udito il Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Delia CARDIA che
ha concluso per l’inammissibilità;
Data Udienza: 19/04/2016
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza 26 marzo 2015, il G.O.T. presso il Tribunale di Brescia ha
dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione del procedimento per messa alla
prova, avanzata nell’interesse dell’imputato LAAMARI El Mouloudi, avendo ritenuto
spirati i termini di decadenza di cui all’art. 464 bis codice di rito, per essere già stato
il dibattimento dichiarato aperto ed essendo l’istruttoria in fase avanzata.
tipo di quella di cui all’art. 15 bis della legge 67 del 2014 relativa al procedimento in
absentia, la disciplina transitoria deve rinvenirsi nello stesso art. 464 bis c.p.p.,
norma processuale retta dal principio tempus regit actum, cosicché la stessa deve
ritenersi applicabile anche ai procedimenti pendenti.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il LAAMARI a mezzo di
difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge, in
relazione al principio di retroattività della lex mitior.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va rigettato.
2. Parte ricorrente lamenta che la richiesta di sospensione del procedimento con
messa alla prova (formulata all’udienza del 14/11/2014, prima utile dopo l’entrata
in vigore degli artt. 168 bis e ss. c.p.p.) è stata dichiarata inammissibile dal giudice
dopo che il procedimento era stato rinviato ad udienza successiva per consentire la
acquisizione del programma di trattamento dell’UEPE (circostanza che era stata a
sua volta ritenuta incidente sulla valutazione di ammissibilità della richiesta).
In punto di diritto, poi, la parte ha dedotto che la richiesta di sospensione del
procedimento per messa alla prova dell’imputato, introducendo una nuova ipotesi
di estinzione del reato (per il caso di esito positivo di essa), ha determinato una
modifica al codice di rito, ma presenterebbe pure una indubbia valenza di tipo
sostanziale, costituendo un diritto, il cui esercizio dovrebbe trovare applicazione
anche per fatti anteriori alla entrata in vigore della normativa e anche nel caso in
cui sia superato, senza alcuna colpa del richiedente, lo sbarramento di cui all’art.
464 bis codice di rito.
In difetto di una disciplina transitoria, infatti, dovrebbero trovare applicazione i
principi generali, con conseguente operatività dell’art. 2 comma 4 cod. pen., e
applicabilità dell’istituto dì favore ai procedimenti pendenti, anche alla luce dei
principi di matrice convenzionale espressi dalla Corte EDU, tali da aver determinato
financo un affievolimento del principio della intangibilità del giudicato.
Diversamente opinando, si creerebbe, per il ricorrente, un ingiustificato
trattamento discriminatorio tra gli imputati il cui processo si trovi già in fase
avanzata, e quelli il cui processo risulti pendente nella fase che precede la
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Quel giudice, in particolare, ha ritenuto che, in difetto di una norma transitoria, del
dichiarazione di apertura del dibattimento, come ritenuto anche da questa sezione
che ha già rimesso la questione alle Sezioni Unite.
Conclude la parte affermando che l’unica interpretazione costituzionalmente
compatibile dell’art. 464 bis cod.proc.pen. sarebbe quella proposta in ricorso, con
conseguente nullità dell’ordinanza impugnata.
3. Il motivo è infondato.
Intanto, va rilevato che correttamente il GOT ha rinviato il procedimento per
acquisire il programma di trattamento dell’UEPE, atteso che
“È illegittima la
decisione con cui il tribunale rigetti la richiesta di sospensione per messa alla prova
bis, comma quarto, primo periodo, detta richiesta è ritualmente proposta non solo
quando sia accompagnata dal programma di trattamento, ma anche quando, non
potutosi predisporre detto programma, ne sia comunque rivolta specifica istanza
all’ufficio di esecuzione penale. Non è, invece, consentito, ex art. 464 ter, comma
terzo, cod. proc. pen., al giudice decidere sull’istanza di messa alla prova prima di
avere visionato il programma di trattamento in questione” (cfr. Sez. 5 n. 31730 del
19/05/2015, Rv. 265307).
Quanto al profilo di diritto temporale, sul quale si incentra la doglianza
difensiva, in assenza di una normativa transitoria, non può ritenersi prodotta
alcuna lesione del principio di retraoattività della lex mitior fissato nell’art. 2
comma 4 cod. pen., avendo questa Corte già chiarito che,
“Nel giudizio di
impugnazione davanti alla Corte d’appello o alla Corte di cassazione, l’imputato non
può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all’art.
168-bis cod. pen., né può altrimenti sollecitare l’annullamento della sentenza
impugnata con rinvio al giudice di merito, perché il beneficio dell’estinzione del
reato, connesso all’esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un
“iter” processuale alternativo alla celebrazione del giudizio” (Sez. 5 n. 35721 del
09/06/2015, Rv. 264259), trattandosi di principio riferibile alle sole disposizioni che
definiscono i reati e le pene, alla luce della sentenza n. 263 del 2011 della Corte
Costituzionale (Sez. 4 n. 43009 del 30/09/2015, Rv. 265331; conforme Sez. 2,
n.26761 del 09/03/2015, Rv. 264221).
Peraltro, proprio con riferimento alla situazione processuale prospettata dal
ricorrente, è stato pure escluso il dubbio d’illegittimità costituzionale dell’art. 464
bis comma 2 del cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui
non consente l’applicazione dell’istituto della sospensione con messa alla prova ai
procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014,
n. 67, quando sia già decorso il termine finale da esso previsto per la
presentazione della relativa istanza, “…in quanto trattasi di scelta rimessa alla
discrezionalità del legislatore e non palesemente irragionevole, come tale
insindacabile”(cfr. Sez. 6 n. 47587 del 22/10/2014, Rv. 261255).
In altri termini, la oggettiva mancanza di norme transitorie è indicativa di una
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a cagione dell’assenza del programma di trattamento, considerato che, ex art. 464
precisa volontà del legislatore di escludere l’istituto per i processi che abbiano
superato, all’atto di entrata in vigore delle nuove norme, i momenti processuali
indicati dall’art. 464 bis cit. Cosicché, a fronte di una scelta legislativa non
irragionevole, ogni criterio che venga proposto o adottato per individuare un
diverso momento per l’utile proposizione della domanda, finirebbe per assumere
inammissibili connotati di arbitrarietà e, ancor prima, di creatività (cfr. in
motivazione Sez. 3 n. 27071 del 24/04/2015. Rv. 263815).
4. Al rigetto del ricorso segue anche la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 aprile 2016
Il Consigliere est.
Gabriella Cappello
Il Presidente
L
Bianchi
COR7E SUPREIVIA DI CAS900.:1E
IV Sezicine Penale
P.Q.M.