Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2222 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2222 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
XHANI ERMAL N. IL 30/12/1988
avverso l’ordinanza n. 294/2015 TRIB. LIBERTA’ di ANCONA, del
11/08/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere ott. ELIeri; T A ROSI; ite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell’Il agosto 2015, il Tribunale di Ancona, in sede di appello
cautelare, ha confermato l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o
sostituzione della misura cautelare della arresti domiciliari in atto nei confronti di
Xhani Ernial, emessa dalla Corte di appello di Ancona, in data 17 luglio 2015, in
relazione al procedimento a carico del predetto imputato, per i reati di
associazione a delinquere finalizzata ad una serie di delitti di sfruttamento e
favoreggiamento della prostituzione e di delitti di violenza e minaccia alla

reati fine (artt. 3 e 4 legge n. 75 del 1958). Il Tribunale ha dato atto che
l’imputato era stato condannato in primo grado alla pena di sei anni di
reclusione, mentre in Corte di appello la pena era stata ridotta ad anni quattro e
mesi quattro, oltre la multa, ma l’istanza non poteva essere accolta in quanto la
richiesta era stata motivata sulla base del periodo di detenzione sofferto dallo
Xhani, tenuto conto della sussistenza del pericolo di ricaduta in condotte
analoghe, non avendo lo Xhani fonti di sostentamento.
2. Avverso la decisione il ricorrente, tramite il difensore, ha proposto ricorso per
cassazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, per i seguenti
motivi: 1) Violazione di legge in riferimento agli artt. 273, 274, 275 e 292 c.p.p.,
per omessa motivazione, oltre a contraddittorietà della stessa, essendo assente
una lettura costituzionalmente orientata dei principi che presiedono
all’applicazione ed alla verifica delle misure cautelari, tenuto conto del tempo
trascorso in provvedimento restrittivo (dall’i aprile 2014); inoltre il Tribunale ha
ritenuto che l’adeguatezza della misura fosse stata già valutata quando con il
precedente provvedimento si era provveduto a sostituire la misura cautelare
della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari; sempre
contraddittoriamente si sarebbe considerato elemento favorevole ma non
decisivo la riduzione di pena all’esito del giudizio di appello; 2) Carenza di
motivazione in ordine all’obbligo di motivazione che incombe sul giudice in caso
di istanza di revoca o sostituzione della misura tenuto conto del requisito
dell’attualità delle esigenze cautelari introdotto con la legge n. 47 del 2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che in materia cautelare, questa Corte di legittimità
non ha il potere di rivalutare gli elementi materiali e fattuali delle vicende
indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né può riconsiderare le
caratteristiche soggettive degli indagati, incluso l’apprezzamento delle esigenze
cautelari e delle misure ritenute proporzionali ed adeguate, trattandosi di
accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è
stata richiesta l’applicazione delle misura cautelare o che ha valutato

2.

persona funzionale al mantenimento dello sfruttamento , nonché per plurimi

l’impugnazione cautelare: infatti “il controllo di legittimità è perciò circoscritto
all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia
rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere
negativo, il cui possesso rende l’atto insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni
giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza nel testo
dell’esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni
rispetto al fine giustificativo del provvedimento” (cfr. Sez. 6, n. 3529
dell’1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia,

47748 dell’ 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400).
2. Inoltre, una volta intervenuta la sentenza di condanna, la valutazione delle
esigenze cautelari – censurata nel caso di specie – deve sempre mantenersi
nell’ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per
quel che attiene all’affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica,
ma, anche, per tutte le circostanze del fatto, che non possono essere apprezzate
in modo diverso dal giudice della cautela (in tal senso, Sez. 2, n. 3173 del
22/1/2009, Di Martino, Rv. 242474; Sez. 4, n. 26636 del 30/6/2009, Turloiu, Rv.
244877).
3. Di conseguenza, il controllo di questa Corte sul provvedimento de quo è
limitato alla verifica della esistenza della eventuale violazione di specifiche norme
di legge o della mancanza della motivazione o della sua manifesta illogicità,
risultante dal testo del provvedimento impugnato.
4. Orbene, per quanto appena detto, deve essere rilevata l’infondatezza delle
argomentazioni sviluppate con il ricorso, quanto alla sussistenza delle esigenze
cautelari e, quindi, alla loro attualità. I giudici dell’appello cautelare, con
motivazione sintetica ma coerente ed adeguata, hanno ritenuto corretta la
valutazione di rigetto dell’istanza di ulteriore sostituzione della misura cautelare
degli arresti domiciliari avanzata, attesa l’inidoneità degli elementi addotti dalla
difesa (il mero decorso del tempo in stato di custodia preventiva) a far ritenere
ulteriormente affievolite le esigenze cautelari, in considerazione della gravità dei
reati dei quali il ricorrente è stato riconosciuto colpevole nei due gradi di merito
(trattandosi di associazione a delinquere e sfruttamento sessuale di numerose
donne) come evincibile anche dalla consistenza della sanzione comminata, e
ricondotte anche alla prognosi positiva in ordine al pericolo concreto di recidiva,
non fronteggiabile con una misura diversa da quella degli arresti domiciliari in
essere.
5. A fronte di tale congrua motivazione sul requisito della attualità delle esigenze
cautelari, richiesto dalla legge n. 47 del 2015, le doglianze del ricorrente

Rv. 206104; Sez. 3, n.40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. F, n.

risultano infondate posto che le stesse, nella sostanza, mirano a suggerire una
rilettura valutativa degli elementi concreti posti a base delle ritenute esigenze
cautelari da parte dei giudici della cautela, non ammessa nella presente sede di
legittimità.
Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del
ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali. Copia del
presente provvedimento deve inoltre essere trasmessa al Direttore dell’Istituto

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 Disp. Att.
c.p.p.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.

penitenziario competente.

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