Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2222 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2222 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Jammeh Medi, nato in Gambia 1’1.143
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 12.4.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
Premesso che, con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena
di mesi 9 di reclusione e 3000 C di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U. 309/90;
Rilevato che la presente impugnazione censura – testualmente – il fatto che vi sia
“violazione di legge in relazione all’art. 129 c.p.p. per carenza di motivazione”;
Premesso che la assoluta genericità e sostanziale assertività della doglianza sarebbero
ragioni di per sé sole sufficienti a giustificare la presente pronunzia di inammissibilità;
Rammentato, in ogni caso, che l’accordo sulla pena “esonera il giudice dall’obbligo di
motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. in proc. Scafidi, Rv.
232844) e che anche una valutazione sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi
più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto dalle parti (Sez. III 18.6.99, Bonacchi,
Data Udienza: 16/11/2012
Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622)
implicita motivazione” a riguardo (sez. v
“essendo sufficiente anche una
15.4.99, Barba, Rv. 213633);
Constatato che, nella specie, il Tribunale ha, per l’appunto, osservato che non
ricorrevano le condizioni per un proscioglimento «emergendo elementi indiziari di
responsabilità desumibili dal verbale di arresto e sequestro e dalla relazione di analisi
tossicologiche in atti»;
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012
Il Pr sidente
Considerato che, alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della
somma di 1500 C.
P.Q.M.