Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22213 del 09/05/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22213 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO GIOVANNI N. IL 02/10/1953
avverso la sentenza n. 2488/2013 TRIBUNALE di FOGGIA, del
19/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 09/05/2016

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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 19.3.2014 il Tribunale di Foggia condannava Russo
Giovanni alla pena di € 4.000,00 di ammenda per il reato di guida senza patente,
accertato il 15.9.2012.
2. Ha proposto appello il difensore dell’imputato chiedendo l’assoluzione o, in
subordine, la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena.
3. Il gravame è stato convertito in ricorso per cassazione trattandosi di sentenza

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve, anzitutto, osservarsi che la contravvenzione di cui all’art.116, comma 15,
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art.1,
comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016. La sentenza
impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione
anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
2. L’art. 8 del citato decreto – legislativo ha, poi, introdotto una deroga al principio
di irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, prevedendo che le
disposizioni come quella sopra citata (che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni
amministrative) si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non
sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
3. In caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere
il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice
ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare
l’illecito amministrativo come previsto espressamente dall’art.9 D. Igs. n.8/2016 in
esame.
Copia della presente sentenza e della comunicazione della notizia di reato vanno,
pertanto, trasmesse alla Prefettura di Foggia.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza e della
comunicazione della notizia di reato al Prefetto di Foggia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 maggio 2016

Il Consiglie Jfnsore

Il Presidente

inappellabile.

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