Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22210 del 09/05/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22210 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARISI ADRIANO N. IL 11/09/1987
avverso la sentenza n. 5/2013 TRIBUNALE di RAGUSA, del
06/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Paola Filippi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio con
trasmissione degli atti al Prefetto;

N
Udito, er la parte civile, l’Avv
Udit i difen Avv.

Data Udienza: 09/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. In data 20 ottobre 2011 in Ragusa, agenti dell’Arma dei Carabinieri
contestavano a Parisi Adriano la violazione dell’art. 116, comma 13, d. Igs. 30
aprile 1992, n.285, per essere stato sorpreso alla guida del veicolo tg.RG288557
sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita.

2. L’imputato veniva condannato dal Tribunale di Ragusa, con la sentenza di

3. Adriano Parisi ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe. La doglianza
riguarda la violazione di legge in merito all’art.54 cod. pen e la contraddittorietà
della prova in merito alla responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve osservarsi, con valore dirimente, che la contravvenzione di cui
all’art.116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in
illecito amministrativo dall’arti, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in
vigore dal 6 febbraio 2016. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza
rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più
previsto dalla legge come reato.

2. L’art. 8 del citato decreto – legislativo ha, poi, introdotto una deroga al
principio di irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1; ha
previsto cioè che le disposizioni come quella sopra citata (che hanno sostituito
sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applichino anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o
decreto penale irrevocabili.

3. In caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non
essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito
amministrativo, il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità
amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge
di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli
artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. U, n. 25457 del
29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694), ma nel caso in esame l’art.9 d. Igs.

2

cui in epigrafe, alla pena di euro 2.000,00 di ammenda.

n.8/2016 prevede espressamente tale obbligo. Gli atti vanno pertanto trasmessi
al Prefetto di Ragusa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza e
della comunicazione della notizia di reato al Prefetto di Ragusa.

Così deciso il 9/05/2016

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