Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2221 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2221 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MALY DIBA N. IL 10/05/1967
avverso la sentenza n. 569/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
16/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 16/11/2012
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.69 Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa il 16/04/2012,
confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Torino, in data 26/07/2011,
appellata da Maly Diba, imputato del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 09
ottobre 1990 n. 309, come contestato in atti e condannato alla pena di anni
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla ritenuta operatività della recidiva contestata.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perché meramente
ripetitive di quanto dedotto in Appello. Sono, altresì, infondate perché la Corte
Territoriale ha congruamente motivato sul punto oggetto dell’impugnazione,
mediante valutazioni conformi ai parametri di cui agli artt.
59
e 133 cod. pen.
(vedi sentenza impugnata pagg. 5 e 6).
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Maly Diba
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore
Il Presid nte
quattro di reclusione ed C 20.000,00 di multa.