Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22208 del 29/04/2014

Penale Sent. Sez. 2 Num. 22208 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di
Milano nei confronti di A.A., nato il 29.8.1978, nonché di
quest’ultimo, avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, sezione
distaccata di Gallarate, in data 8 maggio 2013. Sentita la relazione della causa
fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; lette le conclusioni del sostituto
procuratore generale Eugenio Selvaggi sull’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di
Gallarate, ha disposto non doversi procedere nei confronti di A.A.
in ordine al reato di cui al capo d’imputazione per mancanza di querela
tempestivamente proposta.
Nel ricorso presentato dal pubblico ministero si contesta in primo luogo
violazione di legge in relazione all’art. 469 cod. proc. pen. giacché il giudice ha
emesso sentenza predibattimentale nonostante la formale opposizione del
pubblico ministero in udienza (come risulta nel verbale della stessa, pur
essendo erroneamente indicato in sentenza che il pm si sarebbe associato alla

Data Udienza: 29/04/2014

richiesta formulata dalla difesa dell’imputato); inoltre poiché pur mancando
agli atti qualsiasi puntuale indicazione circa il momento in cui la persona
offesa avrebbe avuto conoscenza dell’illecito e dunque utile ai fini del computo
per la tempestività della sporta querela.Nel caso di specie si tratta infatti di
mancata riconsegna di un bene dato in leasing pur essendo intervenuta la
risoluzione del contratto, ipotizzata in imputazione come appropriazione
indebita.

del ricorso in cassazione del pubblico ministero; si contestano le
argomentazione svolte nel ricorso e si conclude per l’annullamento della
sentenza impugnata per mancanza di una condizione di procedibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Dagli atti risulta che la sentenza è stata comunicata all’ufficio del pubblico
ministero in data 17.8.2013: da che la tempestività del ricorso pervenuto in
data 29.8.2013.
Sempre dall’esame degli atti risulta pronunciata la contumacia dell’imputato:
deve pertanto escludersi che si tratti di sentenza predibattimentale: con
conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso.
Nella sentenza impugnata si osservava che erano ormai trascorsi anni dalla
risoluzione del contratto senza che tale bene fosse stato riconsegnato e prima
che la querela fosse stata presentata. Dall’esame degli atti risulta che
nell’anno 2009 l’impresa dell’A.A. era stata dichiarata fallita; e che in data
8.6.2009 la UBI Leasing s.p.a. (persona offesa dal reato) aveva presentato
domanda di restituzione dei beni concessi in leasing ai sensi dell’art. 103 I.f..
Dunque è prova in atti della conoscenza, almeno a partire da tale data, del
fatto integrante il delitto ipotizzato. Ne discende, considerato il termine di tre
mesi a partire dalla conoscenza del fatto, stabilito dall’art. 124 cod. pen.,
l’evidente tardività della querela, infatti presentata dalla UBI Leasing soltanto
in data 18.1.2010.
Consegue il rigetto del ricorso siccome infondato.
PQM
Rigetta il ricorso.
Roma, li 29.4.2014
Il Consigliere estensore

Nella memoria depositata nell’interesse di A.A. si rilevala tardività

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