Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22207 del 09/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 22207 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALBUSIERI RAFFAELE N. IL 27/11/1987
avverso la sentenza n. 2660/2012 TRIBUNALE di RIMINI, del
15/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Paola Filippi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio;

Udito, p la parte civile, l’Avv
Uditi difenso vv.

Data Udienza: 09/05/2016

%

RITENUTO IN FATTO

1. In data 13 agosto 2010 in Rimini, agenti di polizia stradale contestavano
a Galbusieri Raffaele la violazione dell’art. 116, comma 13, d. Igs. 30 aprile
1992, n.285, per essere stato sorpreso alla guida del motoveicolo tg.AF45959
sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita.

2. Il Tribunale di Rimini, con la sentenza di cui in epigrafe, applicava ai sensi

accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Raffaele Galbusieri ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe. La
doglianza riguarda la sola sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida, ritenendo il ricorrente che l’avvenuto sequestro del motociclo ai fini della
confisca ai sensi dell’art.213, comma 2-sexies, cod. strada non consentiva di
disporre la sospensione della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve osservarsi, con valore dirimente, che la contravvenzione di cui
all’art.116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in
illecito amministrativo dall’art.1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in
vigore dal 6 febbraio 2016. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza
rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più
previsto dalla legge come reato.

2. L’art. 8 del citato decreto – legislativo ha, poi, introdotto una deroga al
principio di irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1; ha
previsto cioè che le disposizioni come quella sopra citata (che hanno sostituito
sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applichino anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o
decreto penale irrevocabili.

3. Non si provvede a disporre la trasmissione degli atti alla Prefettura
competente ai sensi dell’art. 8 del citato decreto – legislativo in quanto, alla data i
di entrata in vigore della norma più favorevole, era maturato il termine massinn
di prescrizione del reato.

dell’art.444 cod.proc.pen. la pena concordata dalle parti e disponeva la sanzione

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto
dalla legge come reato.
Così deci o ji 9/05/2016
Il Con, AP- e estensore
E l

; Serrao

Il Presidente
L

ianchi

CORTE 3UPPENIA DT. CASS’é.k.Zi.WIE
SeziGne Penale,

11‘

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA