Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22205 del 09/05/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22205 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
CEPEDA VALENCIA CARLOS DAVID N. IL 11.07.1961;
Avverso la sentenza del TRIBUNALE DI GENOVA in data 5 febbraio 2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona della don. ssa Paola Di Filippi che ha chiesto l’annullamento
senza rinvio della impugnata sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
con trasmissione atti al Prefetto competente

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorrente di cui in epigrafe censura l’impugnata sentenza che lo ha riconosciuto
colpevole del reato di cui all’art. 116, comma 13, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285.
Nelle more la contravvenzione de qua è stata trasformata in illecito amministrativo
dall’arti, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016, che
all’art. 8 ha, poi, introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, art. 1, prevedendo che le disposizioni come quella sopra citata
(che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applichino anche
alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con
sentenza o decreto penale irrevocabili.

2.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla
contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

3. In caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto
previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice non ha

Data Udienza: 09/05/2016

l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa affinché provveda a
sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda
norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n.
689 (Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694), ma nel caso in
esame l’art.9 del citato decreto legislativo prevede espressamente tale obbligo.
Gli atti del presente processo vanno, pertanto, trasmessi alla competente Prefettura.

P.Q.M.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2016
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

PRESIDENT

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza e della comunicazione della
notizia dì reato al Prefetto di Genova.
Motivazione semplificata

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