Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22203 del 09/05/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22203 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIULLA LUIGI N. IL 21/05/1949
avverso la sentenza n. 2390/2013 TRIBUNALE di TIVOLI, del
18/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Paola Filippi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio;

Uditer la parte civile, l’Avv
Uditi difen Avv.

NNN\,

Data Udienza: 09/05/2016

RITENUTO IN FATTO
1. In data 12 gennaio 2011 in Anticoli Corrado, agenti di Polizia Stradale
contestavano a Ciulla Luigi la violazione dell’art. 116, comma 13, d. Igs. 30 aprile
1992, n.285, per essere stato sorpreso alla guida del veicolo tg.DH451XK
sprovvisto di patente di guida perché revocata.

2. L’imputato veniva condannato dal Tribunale di Tivoli, con la sentenza di

3. Luigi Ciulla ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe. La doglianza
riguarda violazione di legge in merito all’elemento soggettivo del reato ed al
trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve osservarsi, con valore dirimente, che la contravvenzione di cui
all’art116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in
illecito amministrativo dall’arti, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in
vigore dal 6 febbraio 2016. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza
rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più
previsto dalla legge come reato.

2. L’art. 8 del citato decreto – legislativo ha, poi, introdotto una deroga al
principio di irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1; ha
previsto cioè che le disposizioni come quella sopra citata (che hanno sostituito
sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applichino anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o
decreto penale irrevocabili.

3.

Non si provvede a disporre la trasmissione degli atti alla Prefettura

competente ai sensi dell’art. 8 del citato decreto – legislativo in quanto, alla data
di entrata in vigore della norma più favorevole, era maturato il termine massimo
di prescrizione del reato.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto
dalla legge come reato.
Così deciso il 9/05/2016

cui in epigrafe, alla pena di euro 2.000,00 di ammenda.

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