Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22202 del 09/05/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22202 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAVAN MEGGI N. IL 04/01/1990
avverso la sentenza n. 2308/2015 TRIBUNALE di PADOVA, del
22/12/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Paola Filippi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio con
trasmissione degli atti al Prefetto;

Udito, pèi la parte civile, l’Avv
Udit i difens r Avv.

Data Udienza: 09/05/2016

RITENUTO IN FATTO
1. In data 9 novembre 2013 in Padova, agenti della Questura di Padova
contestavano a Pavan Meggi la violazione dell’art. 116, comma 13, d. Igs. 30
aprile 1992, n.285, per essere stata sorpresa alla guida del veicolo tg.DA312AL
sprovvista di patente di guida perché mai conseguita.
2. L’imputata veniva condannato dal Tribunale di Padova, con la sentenza di
cui in epigrafe, alla pena di euro 1.600,00 di ammenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve osservarsi, con valore dirimente, che la contravvenzione di cui
all’art.116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in
illecito amministrativo dall’art.1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in
vigore dal 6 febbraio 2016. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza
rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più
previsto dalla legge come reato.
2. L’art. 8 del citato decreto – legislativo ha, poi, introdotto una deroga al
principio di irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1; ha
previsto cioè che le disposizioni come quella sopra citata (che hanno sostituito
sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applichino anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o
decreto penale irrevocabili.
3. In caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non
essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito
amministrativo, il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità
amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge
di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli
artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. U, n. 25457 del
29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694), ma nel caso in esame l’art.9 d. Igs.
n.8/2016 prevede espressamente tale obbligo. Gli atti vanno pertanto trasmessi
al Prefetto di Padova.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato. Dispone trasmettersi Dispone trasmettersi copia della
presente sentenza e della comunicazione della notizia di reato al Prefetto di
Padova.
Così deciso il 9/05 2016

3. Meggi Pavan ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe. La doglianza
riguarda violazione di legge e vizio di motivazione in merito al trattamento
sanzionatorio.

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