Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22200 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22200 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIANTA ALESSANDRO nato il 10/08/1966 a MAGENTA

avverso la sentenza del 15/03/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Pianta Alessandro ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato
in epigrafe, con il quale é stata confermata – ma con esclusione dell’aggravante
di cui all’art. 625, n. 2 cod. pen. – la pronuncia emessa nei suoi confronti dal
Tribunale di Milano, che lo aveva giudicato responsabile del reato di tentato furto
aggravato di cose poste all’interno di un supermercato e condannato alla pena
ritenuta equa.

sentenza di primo grado; assume che ciò rende la pronuncia

‘tamquam non

esset’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 581, co. 1 lett. c) cod. proc. pen., l’impugnazione deve
enunciare, tra gli altri, “i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto
e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. L’art. 591, co. 1, lett. c)
cod. proc. pen., commina la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione
quando venga violato, tra gli altri, il disposto dell’art. 581 cod. proc. pen. Come
costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, sez. 6, 30/10/2008,
Arruzzoli ed altri, rv. 242129), in materia di impugnazioni, l’indicazione di motivi
generici nel ricorso, in violazione dell’art. 581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce
di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame.
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad una mera enunciazione di
principio, peraltro erronea, poiché non è vietato al giudice di appello fare ricorso
ad una motivazione per relationem, se ciò non implica la omessa motivazione in
merito a specifici rilievi formulati dall’impugnante (in generale, sulle condizioni
legittimanti la motivazione per relationem, cfr. Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014
– dep. 22/12/2014, Mairajane, Rv. 261839). Il che importa che il ricorrente che
intende dolersi del ricorso a tale tecnica motivazionale compete di dare
dimostrazione di aver proposto specifici rilievi alla sentenza di primo grado, non
analizzati dalla Corte di Appello.
Nel caso di specie l’imputato aveva richiesto un trattamento sanzionatorio
più mite richiamandosi al proprio stato di tossicodipendenza e al fatto di non
particolare allarme sociale. La Corte di Appello ha spiegato che, ben
diversamente, l’imputato era titolare di un curriculum delinquenziale di tutto
rilievo.
f

2. Con il ricorso il Pianta lamenta che la Corte di Appello si sia riportata alla

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/1/204 /[37

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