Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2220 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2220 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Marini Anthony, nato a Saint Germane en Lave (Francia) il 3.11.86
imputato artt. 73 T.U. stup. e 582, 585 c.p.
avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro del 28.3.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
La sentenza qui impugnata ha applicato, nei confronti del ricorrente, la pena di 4 anni di
reclusione e 14.000 C di multa in relazione a più violazioni dell’art. 73 T.U. stup. e di altre
disposizioni di legge.
Con il primo motivo di ricorso, si sostiene la violazione del principio del ne bis in idem
con la sentenza n. 205/10 del G.i.p. di Pesaro che ha ad oggetto 135,67 gr. di cocaina
detenuta sempre in concorso con Famoso Giovanni in data 29.10.09 (esattamente, quindi, agli stessi
soggetti, stessa droga, stesso luogo e stessa data della contestazione odierna).

Con il secondo motivo, si lamenta il mancato espletamento di una perizia, non
bastando, ai fini della decisione, la sola c.t..
Il ricorso è inammissibile per più ragioni. Innanzitutto, per la sua assoluta genericità. Ed
infatti, la tesi della pretesa coincidenza di giudicati sul medesimo fatto viene sviluppata senza
alcuna allegazione (tanto meno della sentenza n. 205/10), fermo restando, in ogni caso che, stando a
quanto è possibile evincere dalla presente sentenza impugnata – in raffronto con quanto

Data Udienza: 16/11/2012

affermato dal ricorrente – si è,in ogni caso, in presenza di una diversità circa il quantitativo
della droga visto che la sentenza n. 205/10 pare riguardi la detenzione di 135,67 gr. di cocaina
mentre quella odierna riguarda “quantità imprecisate” di cocaina.
In ogni caso – e questo vale anche per il secondo motivo – deve rammentarsi che è
principio, ripetutamente asserito da questa Corte di legittimità che, essendosi acceduto al rito
ex art. 444 c.p.p., si è implicitamente rinunciato a far valere qualunque eccezione di nullità
(anche con riferimento a nullità assolute di natura processuale diverse da quelle attinenti alla richiesta di pattegglamento ed al
consenso ad esso prestato – Sez. V, 29.12.98 (ord.), Ben Hamidi L., Rv. 212924; Sez. VI 24.3.00, Procoplo; Rv. 216318).

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012

Il P siden

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

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