Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 222 del 07/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 222 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
° Dente Luca n. a S. Pietro Vernotico il 16/1/1997
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce – Sezione per il riesame dei provvedimenti
restrittivi della libertà personale-in data 7/6/2016
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
Udita nell’udienza camerale del 7/12/2016 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Stefano Tocci , che ha chiesto il
rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Lecce — Sezione per il riesame dei provvedimenti
restrittivi della libertà personale- rigettava il ricorso proposto avverso l’ordinanza cautelare
emessa dal Gip del Tribunale di Brindisi in data 17/5/2016 che applicava al Dente la misura
degli arresti domiciliari per il delitto di rapina aggravata.

1

Data Udienza: 07/12/2016

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per Cassazione il Dente a mezzo del proprio
difensore , deducendo:
2.1

la violazione dell’art. 103 Dpr 309/90 nonché degli artt. 273 e 192 cod.proc.pen. e la
illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di gravità indiziaria per avere il
Tribunale del Riesame errato nel ritenere la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a
carico del Dente in ordine alla rapina ascrittagli sulla base di un riconoscimento
informale operato nei suoi confronti dalla p.o., atto che, ad avviso della difesa, è

operato il 29/2/2016 in sede di integrazione della denunzia, nonostante la pregressa
conoscenza tra le parti e la registrazione di un colloquio tra l’indagato e il marito di
Rango Anna Patrizia che relegava nell’area dei meri sospetti la percezione visiva della
persona offesa, peraltro potenzialmente condizionata dall’assunzione di farmaci
somministrati dopo il fatto per fronteggiare lo stato di choc, sicchè l’individuazione
fotografica difetta del requisito della certezza del riconoscimento; b) poiché il giubbotto
riconosciuto dalla Rango come quello indossato dal rapinatore che l’aveva
violentemente aggredita, era stato dalla P.g. fotografato presso l’abitazione del Dente
nel corso di una perquisizione ex art. 103 dpr 309/90, illegittimamente operata in
assenza dei presupposti di legge ed evidentemente finalizzata alla ricerca di riscontri
alle dichiarazioni della p.o.;
2.2

l’illogicità della motivazione in ordine ai ritenuti pericula libertatis, avendo l’impugnata
ordinanza con argomenti illogici ritenuto la sussistenza di un concreto pericolo di
reiterazione del reato, omettendo inoltre di dar conto della scelta di escludere
l’applicabilità di misure meno afflittive di natura non custodiale .
CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo è manifestamente infondato nella duplice declinazione della violazione di
legge e della patente illogicità motivtitziriagenfatti, la valutazione di gravità indiziaria a carico
del Dente

muove da un

apprezzamento delle fonti probatorie, e partitamente della

deposizione e dell’individuazione fotografica operata dalla p.o., immune da censure

e

congruamente motivato.
3.1 E’ d’uopo richiamare in proposito l’insegnamento della Corte Suprema in tema di misure
cautelari personali secondo cui, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di
motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla
peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di
merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la
gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della
2

inficiato da inutilizzabilità per un duplice ordine di ragioni: a) in quanto tardivamente

motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e
ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n.
26992 del 29/05/2013 , P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460).
Restano,dunque, fuori dal perimetro del sindacato di legittimità la ricostruzione dei fatti e
l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e
concludenza dei dati probatori sicchè sono inammissibili quelle censure che, pur investendo
formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di

4. Nella specie il Tribunale ha dato conto con esaustiva motivazione, priva di aporie e
distorsioni argomentative, della

consistenza

della provvista indiziaria nei termini

normativamente richiesti, evadendo in maniera coerente e completa le doglianze formulate
dal ricorrente nell’atto di gravame sia con riguardo all’attendibilità della p.o. che ai denunziati
profili d’inutilizzabilità degli esiti della perquisizione operata ex art. 103 Dpr 309/90 .
5. V’è da osservare a tale riguardo che i controlli e le ispezioni disciplinate dalla cennata
disposizione si differenziano dalle perquisizioni previste dall’art. 352 cod. proc. pen. sia per la
natura e la qualità dell’intervento, sia per la specifica funzione: infatti, mentre la perquisizione
prevista dal codice di rito presuppone sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla
P.G. dalli art. 103 d.P.R. 309 del 1990 sono finalizzati anche ad attività di carattere preventivo,
oltre che repressivo, ed hanno più ampio ambito (Sez. 4, n. 2517 del 28/09/2006 , Macri’, Rv.
235888). Inoltre, quale che sia la tipologia della perquisizione, è pacifico insegnamento della
giurisprudenza di legittimità che eventuali illegittimità dell’attività genetica non si trasmettono
al sequestro di cose costituenti corpo di reato o cose pertinenti al reato (Sez. 3, n. 19365 del
17/02/2016 , Pirri, Rv. 266580) la cui apprensione costituisce un atto dovuto a norma dell’art.
253, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37800 del 23/06/2010 , M’Nasri, Rv. 248685).
Alla luce si siffatte coordinate interpretative, l’avvenuta effettuazione di rilievi fotografici sul
giubbotto dell’indagato nel corso della perquisizione domiciliare eseguita a norma dell’art. 103
Dpr 309/90 , poi sottoposti alla Rango che riconosceva l’indumento come quello utilizzato da
uno dei due rapinatori , è insuscettibile di invalidare l’atto di individuazione della p.o. e la
portata probatoria che allo stesso si riconnette, trattandosi di una modalità di documentazione
delle caratteristiche di un bene pertinente a reato.
4. Ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi in relazione al secondo motivo di
doglianza attinente l’illogicità motivatoria in ordine al concreto ed attuale rischio di
recidivanza e all’adeguatezza della misura imposta , stante l’analitico e congruo scrutinio
operato dal Tribunale dei parametri normativi alla luce della gravità del fatto, delle modalità
esecutive e della personalità dell’imputato.

3

circostanze già adeguatamente vagliate.( Sez.F., n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400 ).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 7/12/2016.

Il

i

idente

Gi.i ” Diotallevi

Il Consigliere estensore

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