Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22199 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22199 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
GALLO MARIA nato il 26/06/1982 a TORRE ANNUNZIATA
ZINGONE SALVATORE nato il 20/07/1990 a TORRE ANNUNZIATA

avverso la sentenza del 12/01/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Giudicando a seguito di annullamento con rinvio deliberato da questa
Corte, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello Napoli ha
parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Torre Annunziata
nei confronti di Gallo Maria e Zingone Salvatore, giudicati responsabili del reato
di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, co. 5 T.U. Stup. e del reato di cui agli artt. 81,
337, 582 cod. pen., aggravati dalla recidiva specifica infraquinquennale e
condannata alla pena ritenuta equa. La Corte di Appello, infatti, è intervenuta sul

dell’art. 73, co. 5 T.U. Stup. – operata dal d.l. n. 146/2013 e poi dalla legge n.
79/2014 – rideterminando la pena inflitta alla Gallo in un anno sei mesi di
reclusione ed euro 6.000,00 di multa e quella inflitta allo Zingone in un anno
dieci mesi di reclusione ed euro 8.000,00 di multa.

2.

Avverso tale decisione ricorrono per la sua cassazione la Gallo e lo

Zingone con il patrocinio del comune difensore di fiducia, avv. Francesco Saverio
Porcelli, deducendo il vizio della motivazione perché la Corte di Appello ha
operato una arbitraria sintesi dei motivi di appello, si è limitata a ripetere le
argomentazioni del primo giudice, ha fatto riferimento a elementi di natura
virtuale o extraprocessuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono inammissibili.
Ai sensi dell’art. 581, co. 1 lett. c) cod. proc. pen., l’impugnazione deve
enunciare, tra gli altri, “i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto
e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. L’art. 591, co. 1, lett. c)
cod. proc. pen., commina la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione
quando venga violato, tra gli altri, il disposto dell’art. 581 cod. proc. pen. Come
costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, sez. 6, 30/10/2008,
Arruzzoli ed altri, rv. 242129), in materia di impugnazioni, l’indicazione di motivi
generici nel ricorso, in violazione dell’art. 581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce
di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame.
Nel caso di specie i ricorrenti si sono limitati ad enunciati di assoluta
astrattezza, senza alcun riferimento a specifici passi della motivazione
impugnata, ai motivi di appello che sarebbero risultati pretermessi, agli specifici
elementi indebitamente valorizzati, le ragioni di un simile giudizio, gli effetti sulle
statuizioni adottate.

trattamento sanzionatorio, così come imposto dalla sopraggiunta modifica

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno della somma di
euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/1/20i,$.-

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