Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22198 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22198 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FARIOLI SIMONE nato il 10/07/1974 a MILANO

avverso la sentenza del 13/10/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Farioli Simone ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in
epigrafe, con il quale é stata confermata la pronuncia emessa nei suoi confronti
dal Tribunale di Milano, che lo aveva giudicato responsabile del reato di rifiuto di
sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico (art. 186, co. 7 e 2 Cod. str.), e
condannato, all’esito di rito abbreviato, alla pena di sei mesi di arresto e
duemila euro di ammenda, con la sospensione della patente di guida per due

2. Con il ricorso lamenta il vizio della motivazione in relazione alla misura
della pena base, in misura prossima al massimo edittale, perché si è fatto
riferimento unicamente alla pluralità dei rifiuti opposti dall’imputato.
Un secondo motivo attiene al vizio di motivazione in merito alla durata della
sospensione della patente di guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
L’atto di impugnazione non può ignorare le affermazioni del provvedimento
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (ex multis Sez. 4, n. 34270 del
03/07/2007 – dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945), che, ai sensi del
combinato disposto agli artt. 581, co. 1 lett. c) cod. proc. pen., e 591, co. 1,
lett. c) cod. proc. pen., impone la sanzione dell’inammissibilità
dell’impugnazione. Infatti, come costantemente affermato da questa Corte (tra
le altre, sez. 6, 30/10/2008, Arruzzoli ed altri, rv. 242129), in materia di
impugnazioni, l’indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell’art.
581 lett. e) c.p.p., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto
gravame.
Nel caso che occupa la Corte di Appello ha reso ampia motivazione in merito
alle ragioni che giustificano una pena base in misura superiore al minimo
edittale, ponendo in evidenza la gravità del comportamento tenuto dal Farioli,
che in condizioni psicofisiche molto alterate e nonostante avesse causato un
grave incidente, aggredì gli operanti che lo invitavano a sottoporsi
all’accertamento del tasso alcolemico. Non è esplicato dal ricorrente perché la
persistenza nel rifiuto, concretatasi nella ripetizione del diniego, non possa
assumere rilevanza ai fini della valutazione della gravità del fatto e dell’intensità
del dolo. In ogni caso il ricorso pretermette le circostanze apprezzate dai giudici
di merito, ulteriori rispetto alla ripetizione del rifiuto.
Anche il secondo motivo è, per identiche ragioni, aspecifico. Questa Corte ha
statuito che il giudice, nel caso in cui intende fissare la durata della sospensione
della patente di guida in misura notevolmente superiore al minimo o addirittura

anni.

nel massimo, deve, anche quando si tratti di sentenza di “patteggiamento”,
congruamente motivare l’esercizio del suo potere discrezionale sul punto (Sez. 4,
n. 35839 del 12/03/2013 – dep. 02/09/2013, Rossetti, Rv. 256956). Orbene, nel
caso che occupa la Corte di Appello ha spiegato che la durata della sospensione
della patente di guida trova ragione nella necessità di precludere ad un soggetto
quale il Farioli – dimostratosi assolutamente incapace di garantire una guida
sicura – di mettere in pericolo la circolazione stradale. Tale motivazione adempie

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/1/2038. –

all’onere incombente sul decisore.

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