Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22197 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22197 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IUSSI ADRIANO nato il 15/09/1977 a BRONI

avverso la sentenza del 15/12/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. lussi Adriano ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in
epigrafe, con il quale é stata parzialmente riformata la pronuncia emessa nei
suoi confronti dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di La Spezia, che
lo aveva giudicato responsabile del furto aggravato di cose poste all’interno di un
autoveicolo, nonché del reato di cui all’art. 55, co. 9 I. n. 231/2007, aggravati
altresì dalla recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale e ritenuti in
continuazione tra loro, e condannato alla pena ritenuta equa.

cod. pen. e pertanto ridotto la pena.

2. Con il ricorso lo lussi lamenta che non sia stata resa motivazione sulla
entità della pena base, fissata in misura molto più elevata del minimo edittale, e
sulla sussistenza della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo motivo non è consentito.
Con l’appello vennero devolute al giudice di secondo grado i punti
concernenti la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7 cod. pen., la
disapplicazione della recidiva e il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Quello concernente la misura della pena base è quindi tema nuovo, proposto
per la prima volta con il ricorso per cassazione. Come tale esso non è consentito,
giacché non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non
abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che
in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento
ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile
difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione
del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 – dep. 14/06/2017,
Galdi, Rv. 270316).
3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché – come già
rilevato – la questione della recidiva venne proposta alla Corte di Appello e
questa ha reso adeguata motivazione sul punto, in particolare valutando la
condotta da ultimo tenuta come espressione di una non occasionalità nel
delinquere.
Vale rammentare che l’applicazione della recidiva facoltativa contestata
richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia,
può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei
requisiti di riprorevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6,
n. 20271 del 27/04/2016 – dep. 16/05/2016, Duse ed altri, Rv. 267130).

La Corte di Appello, infatti, ha escluso l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/1/2018.

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