Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22196 del 17/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22196 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PANETTA ROBERTO nato il 01/03/1967 a SANREMO
avverso la sentenza del 27/10/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
Data Udienza: 17/01/2018
OSSERVA
1. L’imputato PANETTA Roberto propone ricorso contro la sentenza in epigrafe,
con la quale è stata confermata la condanna del predetto per il delitto di furto.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché
proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, oltre che manifestamente
dei presupposti per applicare l’aumento di pena conseguente alla contestata recidiva,
avendo il giudice fatto riferimento ai precedenti penali, ma anche alla maggiore
pericolosità del nuovo reato, desunta dalla manifestata scelta di vita operata
dall’imputato. Treattasi di motivazione del tutto congrua, rispetto alla quale l’imputato
con il ricorso si è limitato a manifestare il suo dissenso, senza formulare una critica
effettiva [cfr., sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6
n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del
27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui
principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione].
3.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e ciascuno anche a quello della somma di euro
2000,00 in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno anche al versamento della somma di duemila euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018
infondati, non ravvisandosi alcun vizio in ordine alla svolta valutazione di sussistenza