Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22195 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22195 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAIANO GIOVANNI nato il 22/01/1966 a CASANDRINO

avverso la sentenza del 22/01/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1.

Raiano Giovanni ha proposto personalmente ricorso avverso il

provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata confermata la pronuncia
emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli, che lo ha giudicato
responsabile del reato di concorso in tentato furto, aggravato dall’esser stato
commesso con violenza sulle cose e, per il Raiano, dalla recidiva reiterata e
specifica, e condannati alla pena ritenuta per ciascuno equa.
Agli imputati è stato quindi rimproverato di aver sradicato una grata in ferro

Casavatore, di aver rimosso tutte le maniglie di ottone delle porte
dell’appartamento, i lampadari, la rubinetteria, spostando l’argenteria e le
posate, in tal modo compiendo atti idonei a consumare il furto delle cose, non
essendovi riusciti er fatti indipendenti dalla loro volontà.

2. Con il ricorso il Raiano lamenta la mancata assunzione di una prova
decisiva, rappresentata dalla testimonianza del militare che aveva eseguito il
sopralluogo nel corso del giudizio di primo grado, dopo che gli imputati avevano
accettato il giudizio direttissimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il motivo sollevato dal Raiano è innanzitutto aspecifico, non indicando
con la necessaria precisione le ragioni di fatto e di diritto sui quali si fonda (cfr.
Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 – dep. 25/02/2014, Mirra, Rv. 258962); è in ogni
caso anche manifestamente infondato.
Gli imputati vennero tratti in arresto in flagranza di reato e quindi presentati
per la celebrazione dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo. Nel corso
dell’udienza di convalida, come emerge già dalla sentenza di primo grado, venne
sentito l’ufficiale di P.G. che aveva proceduto all’arresto. Successivamente venne
celebrato il giudizio abbreviato non condizionato. Il quale è un giudizio ‘allo stato
degli atti’, che non richiede l’acquisizione di prove ulteriori rispetto a quelle già
acquisite cartolarmente, salvo le residuali ipotesi di integrazione probatoria
previste dall’art. 441, co. 5 cod. proc. pen.
Nel corso del giudizio di appello non risulta esser stata avanzata richiesta di
integrazione probatoria né sollevata la questione con riferimento alle statuizioni
del primo giudice; peraltro, con il ricorso per cassazione può essere censurata la
mancata assunzione in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato,
di prove richieste dalla parte solo qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato
motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste
illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di

della finestra di uno scantinato di un’abitazione sita in via L. Sanfelice n. 2 di

decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate
provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello
(Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015 – dep. 09/12/2015, Pircher e altri, Rv.
265323). Dimostrazione che il ricorrente non ha neppure abbozzato.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/1/2018.

P.Q.M.

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