Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22193 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22193 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARASI UBERTO nato il 13/12/1979 a PIACENZA

avverso la sentenza del 04/04/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Marasi Uberto ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in
epigrafe, con il quale é stata confermata la pronuncia emessa nei suoi confronti
dal Tribunale di Pavia, che lo aveva giudicato responsabile del reato di guida in
stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope e condannato alla pena ritenuta equa.

2. Con il ricorso il Marasi lamenta che la Corte di Appello abbia reso una

l’imputato era stato alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sulla scorta
di quanto dichiarato dai Carabinieri, così trascurando la certificazione rilasciata dal
Pronto soccorso di Broni-Stradella, che dava atto di come il Marasi fosse giunto in
ospedale vigile e senza difficoltà di deambulazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Va rammentato l’insegnamento del giudice di legittimità secondo il quale è
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia
generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e
ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano
carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del
09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Il motivo formulato con il ricorso è stato già proposto alla corte distrettuale;
ad esso è stata data replica non manifestamente illogica. La Corte di appello ha
infatti osservato che le annotazioni della documentazione formata presso il pronto
soccorso davano conto del fatto che il Marasi camminava con le sue gambe, come
normale posto che non era in stato di incoscienza; che era eupnoico, ovvero
respirava senza difficoltà; vigile e collaborante, ovvero non era in stato di
incapacità naturale; che il punteggio dato dal sanitario segnalava che il paziente
non era in stato di corna. Ne ha concluso che non si tratta di indicazioni che si
pongono in contrasto con la sintomatologia riferita dai carabinieri, i quali avevano
fermato il Marasi alla guida di un veicolo che era stato segnalato nel tipo e nel
colore nonché nell’andatura zigzagante (caratteristiche che avevano permesso ai
militari di identificarlo) e avevano constatato che egli era in stato di agitazione ed
aveva le pupille dilatate.
A fronte di tale motivazione il ricorrente ha omesso il confronto con la stessa,
reiterando quanto già evidenziato in sede di appello.

motivazione manifestamente illogica ed in violazione di legge, avendo ritenuto che

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/1/203,8

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