Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22189 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22189 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HALILOVIC NANCY nato il 08/12/1993 a MUGNANO DI NAPOLI

avverso la sentenza del 06/06/2017 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata applicata alla ricorrente, Halilovic Nancy, ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di concorso in due furti
aggravati, è inammissibile.
La consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che nella motivazione
della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è
sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di

riguardo (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015 – dep. 16/04/2015, Benedetti, Rv.
263082). Tanto implica che l’accertamento della sussistenza del fatto e
dell’attribuibilità all’imputato risulta compiuto non già quando siano sussistenti i
gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 192, co. 3 cod. proc. pen. bensì quando
non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato.
Nel caso che occupa, a fronte dell’esplicito richiamo al contenuto degli atti
del fascicolo processuale (informativa di reato ed allegati) come alle fonti del
giudizio di insussistenza di causa di non punibilità, la ricorrente non può
legittimamente dolersi del vizio motivazionale e in ogni caso avrebbe dovuto
indicare gli specifici elementi non considerati dal giudice, ancorché decisivi per la
loro idoneità a dare corpo all’evidenza dell’innocenza, nella già rammentata
prospettiva dell’art. 129 cod. proc. pen.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/1/2-018.

cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al

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