Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22188 del 17/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22188 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DOVERE SALVATORE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LICHTENBERGER ISOLINO nato il 21/09/1989 a LEGNAGO
avverso la sentenza del 23/05/2017 del TRIBUNALE di PAVIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
Data Udienza: 17/01/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata applicata al ricorrente Lichtenberger Isolino, ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di furto in privata
dimora, è inammissibile.
Invero, la giurisprudenza di questa Corte insegna che, in tema di sentenza
di applicazione della pena, è inammissibile il ricorso per cassazione che proponga
motivi concernenti la misura della pena, salvo non si versi in ipotesi di pena
254980)
Nel caso che occupa, il ricorrente si duole della omessa motivazione in
ordine alla congruità della pena applicata. Si tratta di un motivo non consentito,
alla luce del rito prescelto; e che peraltro é manifestamente infondato avendo il
giudice dato conto dei criteri di commisurazione adottati.
2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/1/20.18. .
illegale (Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013 – dep. 06/03/2013, Matteliano, Rv.