Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22188 del 09/05/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22188 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Ruella Maria Elena n. il 23/8/1955
avverso la sentenza n. 351/2015 pronunciata dal Tribunale di Savona il
25/9/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 9/5/2016 la relazione fatta dal Cons. dott.
Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. P. Filippi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente.

Data Udienza: 09/05/2016

RITENUTO IN FATTO
1. In data 26/9/2011 in Celle Ligure, la polizia giudiziaria contestava a Maria
Elena Ruella la violazione dell’art. 116, comma 15, prima parte, d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285, per essere stata sorpresa alla guida della propria autovettura
sprovvista di patente di guida, poiché revocata.
Promossa azione penale dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Savona, quest’ultimo, con la sentenza di cui in epigrafe – riconosciuta la
responsabilità dell’imputata – l’ha condannata alla pena di giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Osserva preliminarmente il collegio come, a seguito dell’emissione della
sentenza impugnata in questa sede, la contravvenzione di cui all’art. 116,
comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata (a far data dal 6
febbraio 2016) in illecito amministrativo (cfr. l’art. 1, comma 1, d.lgs. 15
gennaio 2016, n.8).
Tale premessa impone la pronuncia dell’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, in relazione alla contravvenzione anzidetta, per essere il
fatto contestato all’imputata non più previsto dalla legge come reato.

3. Ciò posto, varrà evidenziare come l’art. 8 del citato decreto legislativo
abbia inoltre introdotto una deroga al principio d’irretroattività di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689, art. 1, avendo previsto che le disposizioni che hanno
sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative abbiano a trovare
applicazione anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo, purché, a tale data, il procedimento penale non sia
stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Peraltro, mentre, di regola, in caso di annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato (ma
solo come illecito amministrativo), il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli
atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo
qualora la legge di depenalizzazione non abbia previsto norme transitorie
analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez.
U, n. 25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694), nel caso in esame
l’art. 9 d.lgs. n. 8/2016 prevede espressamente l’adempimento di tale obbligo.
Sulla base di tale ultima premessa, dev’essere pertanto la trasmissione degli
atti al competente Prefetto di Savona, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 8 del 2016.

La Ruella impugna la sentenza di condanna sulla base di doglianze di merito.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.
Dispone trasmettersi copia della presente sentenza e della comunicazione
della notizia di reato al Prefetto di Savona.
Così deciso in Roma, il 9/5/2016

Il Consigliere estensore

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