Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22187 del 09/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 22187 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
La Corte Umberto n. il 2/2/1933
avverso la sentenza n. 2206/2015 pronunciata dal Tribunale di Palermo
il 8/10/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 9/5/2016 la relazione fatta dal Cons. dott.
Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. P. Filippi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente.

Data Udienza: 09/05/2016

RITENUTO IN FATTO
1. In data 9/3/2011, la polizia giudiziaria contestava a Umberto La Corte la
violazione dell’art. 116, comma 15, prima parte, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
per essere stato sorpreso alla guida della propria autovettura sprovvisto di
patente di guida, poiché mai conseguita.
Promossa azione penale dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Palermo, quest’ultimo, con la sentenza di cui in epigrafe – riconosciuta la
responsabilità dell’imputato – l’ha condannato alla pena di giustizia.

merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. La sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto per cui si
procede non è previsto dalla legge come reato.
2.1. Deve osservarsi che la contravvenzione di cui all’art. 116, comma 13,
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo
dall’art. 1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio
2016. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione
alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge
come reato, secondo la previsione dell’art. 2, co. 2 cod. pen..
2.2. Il fatto oggetto del presente procedimento risulta commesso il
9/3/2011 e pertanto, in assenza di sufficienti periodi di sospensione del relativo
termine, il reato deve ritenersi prescritto alla data odierna, ponendosi, quindi, il
tema della priorità da accordare all’una o all’altra causa di non punibilità (nel
senso valevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 129 cod. proc. pen.).
La soluzione va rinvenuta nella statuizione posta dalle Sezioni Unite, per le
quali la questione concernente la “aboliti° criminis” è pregiudiziale rispetto a
quella – esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per
cassazione – relativa all’estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 19601
del 28/02/2008 – dep. 15/05/2008, Niccoli, Rv. 239400).
Pertanto, deve ribadirsi che la sentenza va annullata per la intervenuta
aboliti° criminis.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 9/5/2016

Il Consigliere estensore

Il La Corte impugna la sentenza di condanna sulla base di doglianze di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA