Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22186 del 17/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22186 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DOVERE SALVATORE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANGEMI MANUEL nato il 20/06/1987 a ROMA
avverso la sentenza del 06/06/2017 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
Data Udienza: 17/01/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata applicata al ricorrente, Angemi Manuel, ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di furto aggravato, è
inammissibile.
La consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che nella motivazione
della sentenza di patteggiannento il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è
sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di
riguardo (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015 – dep. 16/04/2015, Benedetti, Rv.
263082). Tanto implica che l’accertamento della sussistenza del fatto e
dell’attribuibilità all’imputato risulta compiuto non già quando siano sussistenti
concludenti elementi di reità, bensì quando non risulti evidente la prova
dell’innocenza dell’imputato.
Nel caso che occupa, a fronte dell’esplicita valutazione delle emergenze
probatorie, il ricorrente non può legittimamente dolersi del vizio motivazionale e
in ogni caso avrebbe dovuto indicare gli specifici elementi non considerati dal
giudice, ancorché decisivi per la loro idoneità a dare corpo all’evidenza
dell’innocenza, nella già rammentata prospettiva dell’art. 129 cod. proc. pen.
2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/1/2018.
cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al