Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22185 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22185 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:
KOSTIC ZORAN nato il 14/05/1981 a BRESCIA
GRGA MILAN nato il 05/02/1987 a ROMA

avverso la sentenza del 03/06/2017 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi proposti con atto unitario avverso il provvedimento indicato in
epigrafe, con il quale é stata applicata ai ricorrenti, Kostic Zoran e Grga Milan
Angemi Manuel, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le
parti per il reato di concorso in furto aggravato, sono inammissibili.
La consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che nella motivazione
della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è
sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di

riguardo (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015 – dep. 16/04/2015, Benedetti, Rv.
263082). Tanto implica che l’accertamento della sussistenza del fatto e
dell’attribuibilità all’imputato risulta compiuto non già quando siano sussistenti
concludenti elementi di reità, bensì quando non risulti evidente la prova
dell’innocenza dell’imputato.
Nel caso che occupa, a fronte dell’esplicita valutazione delle emergenze
probatorie, i ricorrenti non possono legittimamente dolersi del vizio
motivazionale e in ogni caso avrebbero dovuto indicare gli specifici elementi non
considerati dal giudice, ancorché decisivi per la loro idoneità a dare corpo
all’evidenza dell’innocenza, nella già rammentata prospettiva dell’art. 129 cod.
proc. pen.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e al versamento ciascuno della somma di euro 2000,00 a
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibil.é i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/1/2018.

cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al

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