Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22184 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22184 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
SEDOVIC ROBIN nato il 01/06/1996 a ROMA
HADZOVIC MIRSAD nato il 23/03/1989 a GENOVA

avverso la sentenza del 07/02/2017 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 17/01/2018

OSSERVA

1. Gli imputati SEJDOVIC Robin e HADZOVIC Mirsad propongono ricorsi contro la
sentenza in epigrafe, con la quale ai predetti è stata applicata, al primo, una pena di
mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa, al secondo quella di mesi sei di

tentato furto aggravato.
2. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché
proposti per motivi manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. n.
10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura
della medesima. Esso è adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente,
di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza
dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di
eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la
concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia
ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba cioè essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.), indirizzo anche
successivamente ribadito (Sez. 1 n. 752 del 27/01/1999, Rv. 212742; Sez. 4 n. 33214
del 02/07/2013, Rv. 256071).
3. Nel caso di specie, il giudice ha richiamato espressamente gli atti d’indagine
compiuti (verbali di arresto, perquisizione e sequestro, dai quali era emerso che i due,
unitamente ad un terzo, erano stati trovati dai militari dell’Arma, ad armeggiare sulla
portiera lato guida di un’autovettura in sosta nel parcheggio adiacente una palazzina).
4.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al

pagamento delle spese del procedimento e ciascuno anche a quello della somma di euro
2000,00 in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno anche al versamento della somma di duemila euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018

reclusione ed euro 300,00 di multa, ritenuta la recidiva contestata, per il delitto di

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