Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22183 del 09/05/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22183 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
TESTA SALVATORE N. IL 19.04.1965;
Avverso la sentenza del TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. DISTACCATA DI POZZZUOLI
in data 14 dicembre 2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona della dott. ssa Paola Di Filippi che ha chiesto l’annullamento
senza rinvio della impugnata sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente di cui in epigrafe censura l’impugnata sentenza che lo ha riconosciuto
colpevole del reato di cui all’art. 116, comma 13, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285.
Nelle more la contravvenzione de qua è stata trasformata in illecito amministrativo
dall’arti., comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016, che
all’art. 8 ha, poi, introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, art. 1, prevedendo che le disposizioni come quella sopra citata
(che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applichino anche
alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con
sentenza o decreto penale irrevocabili.
Il fatto oggetto del presente procedimento risulta commesso il 29.2.2008 e pertanto,
non ricorrendo periodi di sospensione del relativo termine, il reato si é prescritto in data
anteriore all’entrata in vigore del citato d.lgs. n. 8/2016. Si pone, quindi, il tema della
priorità da accordare all’una o all’altra causa di non punibilità (nel senso valevole ai
sensi e per gli effetti dell’art. 129 cod. proc. pen.).
La soluzione va rinvenuta nella statuizione posta dalle Sezioni Unite, per le quali la
questione concernente la “aboliti° criminis” è pregiudiziale rispetto a quella –

Data Udienza: 09/05/2016

esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione – relativa
all’estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008 – dep.
15/05/2008, Niccoli, Rv. 239400).

3. In caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto
previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice non ha
l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa affinché provveda a
sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda
norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n.
689 (Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694), ma nel caso in
esame l’art.9 del citato decreto legislativo prevede espressamente tale obbligo.
Tuttavia nella specie assume rilievo la circostanza che i termini di prescrizione del reato
risultano – come già osservato- interamente decorsi prima dell’entrata in vigore del
citato d.lgs., poiché la statuizione per la quale “nei casi previsti dall’articolo 8,
comma 1, l’autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto,
dispone
la
trasmissione
all’autorità amministrativa
competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti
amministrativi” trova applicazione, per dettato del medesimo art. 9, co. 1 “salvo che il
reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data”.
Ne consegue che non deve disporsi la trasmissione degli atti al Prefetto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato.
Motivazione semplificata
Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2016
IL CONSIGLIERE EST SORE

IL P

IDENTE

2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla
contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

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